TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che
il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio
della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio
della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità
della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente
Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità
disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste
dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
TITOLO II - DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I - Indipendenza e dignità
della professione
Art. 3 - Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel
rispetto della libertà e della dignità della persona
umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che
siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del
termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico
della persona .
Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà
e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita, della salute
fisica e psichica, della libertà e della dignità
della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente
a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene
a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II - Prestazioni d'urgenza
Art. 7 - Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività,
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza
e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica
e adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia,
deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III - Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della
sua professione; deve, altresì, conservare il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate,
nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi
profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita
o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione
sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione
stessa;
b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato
o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado
di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere
e di volere;
c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi,
anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò
che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
nell'esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli
obblighi del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e
della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche
se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del
segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi
si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni
relative a singole persone, il medico deve assicurare la non
identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa
o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire
la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole
persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono
attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni
precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche
di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti
terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico
-
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la responsabilità professionale ed etica del medico
e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata
o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia
nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni
presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di
assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura
e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè
delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici
e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni
ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da
adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica,
nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del
paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo
scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci
cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla
scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è
consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità
sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente
informato, il medico si assume la responsabilità della
cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità
competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante
un trattamento terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel
rispetto del decoro e della dignità della professione
si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile
responsabilità professionale, fermo restando, comunque,
che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il
cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire
chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o
di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche
di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia
anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza
di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati
alla professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine
di appartenenza.
Art. 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da
cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute
del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
-
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza
psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare
un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V - Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e formazione professionale
permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento
delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I - Regole generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino
-
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Art. 18 - Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale,
non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio
e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini
ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le
idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta
esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle
quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare
al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino
con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona
assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle
cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir
meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi
di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile,
ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne
la sofferenza fisica e psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 - Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente
al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare
soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica
e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II - Doveri del medico e diritti
del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del medico e del
luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta
presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a
influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino
si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona
assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace,
il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché
ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera
sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni
e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo
consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da
altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza
del curante, non può pretendere che gli venga affidata
la continuazione delle cure.
Art. 27 - Fornitura di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla
cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che procuri a
sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i minori,
gli anziani e i disabili
Art. 29 - Assistenza -
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano
e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente,
familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto
o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché
il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al
disabile siano garantite qualità e dignità di vita,
ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli
assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora
vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO IV - Informazione e consenso
Art. 30 - Informazione al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà
tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente
deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione
del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali
da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona,
devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non
essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione
deve essere rispettata.
Art. 31 - Informazione a terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto
all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o
la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli
eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo
stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32 - Acquisizione del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla
legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna
una manifestazione inequivoca della volontà della persona,
è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che
possano comportare grave rischio per l'incolumità della
persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità
e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far
seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace
di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti
atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano
le condizioni di cui al successivo articolo 34.
Art. 33 - Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato
il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché
al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante
legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità
giudiziaria.
Art. 34 - Autonomia del cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,
della libertà e dell'indipendenza professionale, alla
volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita,
non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato
dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere
conto della sua volontà, compatibilmente con l'età
e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto
dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi
di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35 - Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di
pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere,
al momento, volontà contraria, il medico deve prestare
l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V - Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36 - Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare
né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37 - Assistenza al malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute
alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza
morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze,
fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto
possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico
deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè
ritenuta ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando
non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
CAPO VI - Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere
-
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi
previsti dalle leggi in vigore.
Art. 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito
solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca
scientifica e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità
fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative
in materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di commercio
e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto
del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII - Sessualità e riproduzione
Art. 40 - Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione
cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli
e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della
persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità,
di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità
e di riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare
la salute.
Art. 41 - Interruzione volontaria di gravidanza -
L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto
più se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente
pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo,
ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente,
può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria
di gravidanza.
Art. 42 - Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno
lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del
nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non
precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata
a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione
dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali
o fetali, nonché la produzione di embrioni ai soli fini
di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori
o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII - Sperimentazione
Art. 43 - Interventi sul genoma e sull'embrione
umano -
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano
finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44 - Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo
a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se
non espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata
o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione
sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità
della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi
a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa
e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato.
Art. 45 - Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo -
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate
al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso
per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti,
nonchè sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi
in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo
la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche
a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali
rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata
la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su
soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso
di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo
idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver
ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Art. 47 - Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica
clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici
e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per
i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato
di salute.
Art. 48 - Sperimentazione sull'animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze
e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili,
a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e
deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni
sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte
di un comitato etico.
CAPO IX - Trattamento medico e libertà
personale
Art. 49 - Obblighi del medico -
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della
libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso
dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi
con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve
porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di
effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 - Tortura e trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare
o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte
o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e
consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla
sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle
sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole
delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico
non deve assumere iniziative costrittive né collaborare
a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare
ad assisterla.
CAPO X - Onorari professionali
Art. 52 - Onorari professionali -
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale
dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare
il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni
svolte all'interno di società di professionisti o a favore
della mutualità volontaria compresa l'attività
libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti
delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che
si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo
onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto
da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono
essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa
minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima
stabilita da ciascun Ordine provinciale con propria delibera,
sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con
proprio atto di indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente
la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca
concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI - Pubblicità in materia
sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia
sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di
pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica
o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome,
delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti
televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi
televisivi, si concretizzi una condizione di promozione e di
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54- Informazione sanitaria -
L'informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche
della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria
e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi
e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base
di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute,
su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve
garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi
forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni
in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Art. 56 - Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio
e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari
e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I - Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo
il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti
a ingiuste accuse.
Art. 58 - Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza
o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso
altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati
sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è
tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero
ospedaliero.
CAPO II - Consulenza e consulto
Art. 59 - Consulenza e consulto -
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega
o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in
suo possesso, qualora la complessità del caso clinico
o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze
specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi
dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e
l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente
e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60 - Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo
terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo
alle situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere
altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza
del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica
e l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III - Altri rapporti tra medici
Art. 61 - Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività professionale
un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al
collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati
sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità
terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche
e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato,
deve sussistere, nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione
e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
Art. 63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
-
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la
reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione
del malato.
CAPO IV - Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni medico-legali
-
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti
e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico,
in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso
in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti
della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia
Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali
di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona
da lui assistita .
Art. 65 - Visite fiscali -
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento
la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni
in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di
controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato,
dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V - Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66 - Doveri di collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione
e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia
la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio
o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce
queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla
corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle
specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione
e disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine
costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri
di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti
la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico
che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone
l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve
adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse
della collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - Svolgimento dell'attività
professionale
Art. 67 -Modalità e forme di espletamento
dell'attività professionale-
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento
di attività professionale in forma singola o associata,
utilizzando strutture di società per la prestazione di
servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle
regole della deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti
a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della
stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto all'Ordine
competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali
o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale.
L'attività professionale può essere svolta anche
in forma associata con le modalità previste dall'atto
di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa
dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie
prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della propria
attività, nè forme di remunerazione in contrasto
con le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della
dignità e della autonomia professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre professioni sanitarie -
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con
altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino
iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio
professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve intrattenere buoni
rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie
rispettandone le competenze professionali.
TITOLO VI - RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I - Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69 - Medico dipendente o convenzionato
-
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o
di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche
o private, è soggetto alla potestà disciplinare
dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto
di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche
e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta
la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli deve assicurare
il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei
valori umani delle persone a lui affidate e della dignità,
libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice
di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità
professionale all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità
nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni
professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale
informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni
erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze,
i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti
in strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi
del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Art. 72 - Eccesso di prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della
struttura in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità
del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità
e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto
delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità
della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche
e private non può in alcun modo adottare comportamenti
che possano favorire direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
CAPO II - Medicina dello Sport
Art. 74 - Accertamento della idoneità
fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport
deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute
e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività
e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più
recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali
rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione medica -
Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare
se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione
atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in
particolare negli sport che possano comportare danni all'integrità
psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76 - Doping -
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano
direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio
psico-fisico del soggetto.
CAPO III - Tutela della salute collettiva
Art. 77 - Attività nell'interesse
della collettività -
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e
ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art. 78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in
tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la
massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con
le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista,
la tutela dell'anonimato.
Art. 79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
sostanze da abuso -
L'impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura
e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente
da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona
e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano,
sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza,
in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie
e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave
disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice
di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento
e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il Giuramento Professionale,
detto anche moderno Giuramento d'Ippocrate.
ALTRI
CODICI DEONTOLOGICI
Accanto al Codice Deontologico degli Psicologi,
vi sono altri Codici Deontologici che possono risultare interessanti
dal punto di vista di chi opera nell'ambito del Counseling.
Tra quelli riportati integralmente su
Therapeia.org, e che invitiamo a consultare come utile fonte
di ispirazione, ricordiamo:
UNA
RICERCA SUL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI
Il gruppo degli Psicologi che ha partecipato
alla fondazione dell'Istituto Nazionale per il Counseling ha
sempre attribuito una importanza rilevante alla capacità
ispirativa del Codice Deontologico.
Abbiamo dunque caldeggiato, anche prima
che venisse promulgato, la costituzione di tale Codice, adoperandoci
presso gli organi professionali per attuarlo.
Tra l'altro: un nostro piccolo contributo
è consistito nel condurre, anche di concerto con l'Ordine
del Piemonte, una ricerca qualitativa (interviste in profondità
a 30 Psicologi) e quantitativa (verifica con questionario presso
110 Psicologi), di supporto alla realizzazione del Codice Deontologico
stesso, proprio sulla dettagliata valutazione che gli Psicologi
esprimono riguardo ai diversi contenuti di tale Codice.
La Dr.ssa Marnetto ha dunque realizzato,
tra il 1996 e il 1997, proprio tale ricerca dal titolo "Deontologia
professionale: Il punto di vista degli psicologi".
Tale ricerca, al tempo, ha fatto oggetto
della sua tesi di laurea in Psicologia, avendo come relatore
il Prof. Perussia.
L'indagine sistematica sul campo ha contribuito
a fornire elementi per il perfezionamento del Codice, che poi
è stato promulgato e approvato dalla collettività
degli Psicologi iscritti all'Ordine (appunto nel 1997).
Se volete conoscere qualcosa di più
sulla ricerca, potete visitare la nostra pagina:
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
THERAPEIA.org è inteso
come pubblico servizio per linformazione alla collettività
su temi scientifici e culturali; e comunque non come pubblicità,
promozione o suggerimento di qualsiasi tipo. Tra l'altro: THERAPEIA.org,
pur essendo anche sede di dibattito teorico, non propone contenuti
professionali relativi all'attività sanitaria o a quella
psicoterapeutica. Le informazioni sono fornite esclusivamente
a titolo indicativo. THERAPEIA.org non è responsabile
di danni diretti o indiretti risultanti da errori, omissioni
o alterazioni dei testi riportati. THERAPEIA.org non è
collegato con i siti linkati (a parte quelli specificati) e non
è responsabile del loro contenuto.
In particolare: i conenuti di
Therapeia.org sono liberamente prodotti dalla redazione, senza
che venga richiesta alcuna forma di contributo economico, anche
solo sotto forma di iscrizione, sponsorizzazione o quant'altro.
Privacy: Non raccogliamo alcuna
informazione sui visitatori (a parte il contatore).
Ringraziamo quanti vorranno
segnalarci errori o inesattezze eventualmente presenti nelle
nostre pagine o vorranno inviarci dei suggerimenti. Per qualsiasi
problema: contattateci. Grazie.
Le risorse organizzate in THERAPEIA.org
sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
Purtroppo, a causa di vari problemi
nel sistema internet, non siamo in grado di garantire una risposta
via e-mail; anche perchè capita che i filtri di sicurezza
del server cancellino talvolta anche la posta corretta.
Vi consigliamo invece di chiamarci
direttamente a voce.
Sappiate infatti che siamo sempre
contenti di potervi parlare.
Per un primo contatto:
347 - 4657631
347 - 4753143
Clicking here, you can automatically
translate www.therapeia.org in english (more or less) - Thanks
to Google
Oggi è
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a
tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
A partire da quel momento,
le visite al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo dedicato alla
Persona (nel suo insieme) sono state: