Le regole del presente Codice deontologico
sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Articolo 2
L'inosservanza dei precetti stabiliti
nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto
esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto
dall'Articolo 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989,
n. 56, secondo le procedura stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere
le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere
il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per
migliorare la capacita delle persone di comprendere se stessi
e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua
ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della
responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio
professionale, può intervenire significativamente nella
vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione
ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici,
al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza,
e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni
di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della
sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei
propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell'esercizio della professione, lo psicologo
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione
ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni;
ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il
suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione,
etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico,
sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione
ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse
tra lutente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera,
quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini
delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario
ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia
non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario
dell'intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere
un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi
nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui
opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto,
solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti
scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni
di lavoro che non compromettano la sua autonoma professionale
ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza
di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia
nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici,
nonché della loro utilizzazione; è perciò
responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti
di altre discipline esercita la piena autonomia professionale
nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali,
nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati
delle stesse, nonché nelle attività didattiche,
lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto,
il grado di validità e di attendibilità di informazioni,
dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza,
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti
dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo
della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge
18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i
casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a
conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti,
e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo
psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti
in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato,
anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale
del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.
Egli deve altresì" garantire a tali soggetti la piena
liberti di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso
stesso.
Nell' ipotesi in cui la natura della ricerca
non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti
su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo
di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta
dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione
all'uso dei dati raccolti.
Per quanto concerne i soggetti che, per
et o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente
il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà
genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi,
ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il
diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità
ed all'anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali
hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo
si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto
al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti
o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale,
né informa circa le prestazioni professionali effettuate
o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza
su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo
rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all'obbligo
di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza,
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso
del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, lopportunità
di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo
di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento
di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale,
ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione
la necessita di derogare totalmente o parzialmente alla propria
doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli
per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su
o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
E' tenuto altresì ad impegnare,
quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto
di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può
condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie
in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazione scientifiche,
ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti
tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in
ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e
sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata
per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto
professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché,
in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia
affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione
ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione
di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo
deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata
la liberti di scelta, da parte del cliente e/o del paziente,
del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale
in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare
esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione
o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza,
di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti,
allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici,
anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza
e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di
strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione
di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche
qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti
del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi
in materie psicologiche.
Capo II
Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive
per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza
il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare
a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale
del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può
essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo _ tenuto al rispetto
delle tariffe ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del
rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione
o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni
adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità
e le modalità delle stesse, nonché_ circa il grado
e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha
diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere
di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata,
ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da
terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato
ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla
tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere
o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove
propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia
delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone
cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere
ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza,
anche su richiesta dellautorità Giudiziaria, qualora
la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità
e l'efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone
l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il
paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente
prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura
stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti
interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il
ruolo professionale e vita privata che possano interferire con
lattività professionale o comunque arrecare nocumento
all'immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica
effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o
di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
o intrattiene relazioni significative di natura personale, in
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Parimenti costituisce grave violazione
deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto
professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi
attività che, in ragione del rapporto professionale, possa
produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere
patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di Colleghi in supervisione
e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il
proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di
determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati
motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell'esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone
minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso
di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale
o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso
di cui al precedente comma, giudichi necessario l' intervento
professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso,
è tenuto ad informare lautorità Tutoria dell'instaurarsi
della relazione professionale
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni
avvengano su ordine dellautorità legalmente competente
o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire
una prestazione professionale su richiesta di un committente
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto
a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell'intervento.
Capo III
Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi
al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della
colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi
che, nell'ambito della propria attività, quale che sia
la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire
allo sviluppo delle disciplinepsicologiche e a comunicare i progressi
delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità
professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi
di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo _ tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente
su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali
giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o
per il decoro della professione, lo
psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al
Consiglio dell'Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale
esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l'interesse del committente e/o
del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero
l'invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell'esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente
la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai
principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV
Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto
ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare
il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole
giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla
vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo
non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati
al procacciamento della clientela.
In ogni caso, la pubblicità e l'informazione
concernenti lattività professionale devono essere
ispirate a criteri di decoro professionale, di
serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.
Capo V
Norme di attuazione
Articolo 41
E' istituito presso la "Commissione
Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito
atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere
la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali
e provinciali dell'Ordine ed ogni altro materiale utile a formulare
eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine,
anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.
Tale revisione si atterrà alle
modalità previste dalla Legge 18 febbraio
1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice Deontologico entra
in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione
dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'Articolo
28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
ALTRI
CODICI DEONTOLOGICI
Accanto al Codice Deontologico degli Psicologi,
vi sono altri Codici Deontologici che possono risultare interessanti
dal punto di vista di chi opera nell'ambito del Counseling.
Tra quelli riportati integralmente su
Therapeia.org, e che invitiamo a consultare come utile fonte
di ispirazione, ricordiamo:
UNA
RICERCA SUL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI
Il gruppo degli Psicologi che ha partecipato
alla fondazione dell'Istituto Nazionale per il Counseling ha
sempre attribuito una importanza rilevante alla capacità
ispirativa del Codice Deontologico.
Abbiamo dunque caldeggiato, anche prima
che venisse promulgato, la costituzione di tale Codice, adoperandoci
presso gli organi professionali per attuarlo.
Tra l'altro: un nostro piccolo contributo
è consistito nel condurre, anche di concerto con l'Ordine
del Piemonte, una ricerca qualitativa (interviste in profondità
a 30 Psicologi) e quantitativa (verifica con questionario presso
110 Psicologi), di supporto alla realizzazione del Codice Deontologico
stesso, proprio sulla dettagliata valutazione che gli Psicologi
esprimono riguardo ai diversi contenuti di tale Codice.
La Dr.ssa Marnetto ha dunque realizzato,
tra il 1996 e il 1997, proprio tale ricerca dal titolo "Deontologia
professionale: Il punto di vista degli psicologi".
Tale ricerca, al tempo, ha fatto oggetto
della sua tesi di laurea in Psicologia, avendo come relatore
il Prof. Perussia.
L'indagine sistematica sul campo ha contribuito
a fornire elementi per il perfezionamento del Codice, che poi
è stato promulgato e approvato dalla collettività
degli Psicologi iscritti all'Ordine (appunto nel 1997).
Se volete conoscere qualcosa di più
sulla ricerca, potete visitare la nostra pagina:
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
THERAPEIA.org è inteso
come pubblico servizio per linformazione alla collettività
su temi scientifici e culturali; e comunque non come pubblicità,
promozione o suggerimento di qualsiasi tipo. Tra l'altro: THERAPEIA.org,
pur essendo anche sede di dibattito teorico, non propone contenuti
professionali relativi all'attività sanitaria o a quella
psicoterapeutica. Le informazioni sono fornite esclusivamente
a titolo indicativo. THERAPEIA.org non è responsabile
di danni diretti o indiretti risultanti da errori, omissioni
o alterazioni dei testi riportati. THERAPEIA.org non è
collegato con i siti linkati (a parte quelli specificati) e non
è responsabile del loro contenuto.
In particolare: i conenuti di
Therapeia.org sono liberamente prodotti dalla redazione, senza
che venga richiesta alcuna forma di contributo economico, anche
solo sotto forma di iscrizione, sponsorizzazione o quant'altro.
Privacy: Non raccogliamo alcuna
informazione sui visitatori (a parte il contatore).
Ringraziamo quanti vorranno
segnalarci errori o inesattezze eventualmente presenti nelle
nostre pagine o vorranno inviarci dei suggerimenti. Per qualsiasi
problema: contattateci. Grazie.
Le risorse organizzate in THERAPEIA.org
sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
Purtroppo, a causa di vari problemi
nel sistema internet, non siamo in grado di garantire una risposta
via e-mail; anche perchè capita che i filtri di sicurezza
del server cancellino talvolta anche la posta corretta.
Vi consigliamo invece di chiamarci
direttamente a voce.
Sappiate infatti che siamo sempre
contenti di potervi parlare.
Per un primo contatto:
347 - 4657631
347 - 4753143
Clicking here, you can automatically
translate www.therapeia.org in english (more or less) - Thanks
to Google
Oggi è
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a
tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
A partire da quel momento,
le visite al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo dedicato alla
Persona (nel suo insieme) sono state: