IL
CODICE DEONTOLOGICO DELA SOCIETA' ITALIANA DI COUNSELING
Codice di etica e deontologia
professionale per i counselor
(Aggiornamento approvato dal C.d.A. della
Società Italiana di Counseling, in data 2/5/2001)
PREMESSA
La SICo adotta un codice di etica e deontologia
professionale e non soltanto un codice deontologico, perchè
ritiene che un counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito
un comportamento etico che garantisca un corretto rapporto con
i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista.
Il presente codice pertanto deve essere un punto di riferimento
per la propria autoregolamentazione e non per esercitare un mero
controllo o essere censori o accusatori di colleghi o altri professionisti.
Per la tutela di ogni cittadino esistono delle leggi proprie
del vivere civile e specifiche di ogni cultura alle quali il
Counselor dovrà fare riferimento a seconda della nazione
in cui opera.
La SICo intende tutelare ogni singolo Counselor, ogni possibile
utente di counselor e ogni Scuola nei propri diritti, relativi
ai rapporti professionali fra questi intercorsi.
Accoglierà segnalazioni ed interverrà su richiesta
di singoli e/o di gruppi e opererà quale arbitro per derimere
ogni difficoltà sottoposta.
Per tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli
stati la S.I.Co. rimanda alla legislazione vigente, potendo esprimere
pareri di merito se interpellata.
Il Counselor è la persona che,
con le proprie competenze, è in grado di favorire la soluzione
ad un quesito che crea disagio esistenziale e/o relazionale ad
un individuo o un gruppo di individui.
Il Counselor afferma lappartenenza
alla propria categoria professionale in qualunque ambito di competenza
operi, e rispetta la competenza specifica di tutte le altre categorie
professionali.
Art.1 Il Counselor iscritto al Registro
Italiano dei Counselor depositato presso la S.I.Co. Nazionale
è Socio S.I.Co.; si impegna pertanto ad accettare e rispettare
lo Statuto e le norme riportate nel Codice di Etica e di Deontologia
Professionale di seguito riportate.
Art. 2 Linosservanza delle norme
contenute nel presente codice dà adito al possibile allontanamento
del Socio Counselor secondo quanto previsto dallart. 8
dello Statuto dellAssociazione e del Regolamento Interno.
Art 3 Il comportamento del counselor deve
essere consono al decoro ed alla dignità della professione
che rappresenta.
Costituisce illecito deontologico:
- Ogni violazione dolosa al codice penale.
- Ogni tipo di abuso della propria posizione professionale.
- Qualunque comportamento che comprometta limmagine della
categoria professionale.
Art. 4 Il counselor si impegna:
- Ad operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha
ricevuto adeguata formazione e certificazione.
- A mantenere un aggiornamento permanente nella propria area
di competenza.
- A far riferimento costante a sistemi di supervisione a garanzia
delle persone con le quali si relazionerà.
Art. 5 Il counselor rispetta rigorosamente
le opinioni ed i valori del cliente anche se personalmente non
li condivide. A sua volta è libero di non collaborare
verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche,
pur impegnandosi, ove possibile, ad informare ed indirizzare
verso chi possa aiutarlo a perseguire il suo obiettivo.
In ogni caso il counselor è tenuto alla salvaguardia del
ben-essere della persona; eviterà dunque la riduzione
o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente.
Art. 6 Il counselor clinico ha il compito
di sostenere un disagio della persona ed ha lobbligo di
indirizzarla quando necessario, perchè non di sua competenza,
verso una visita specialistica o una terapia più specifica.
- E eticamente scorretto per un counselor Clinico rifiutare
di prestare il proprio intervento in casi di grave necessità,
in ogni luogo ciò si possa verificare.
Art. 7 Nella promozione della propria
professionalità il counselor userà sempre comportamenti
eticamente corretti.
Costituisce illecito deontologico:
- Fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione
professionale.
- Millantare in relazione alle proprie capacità professionali.
- Fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali.
- Fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo
di professionista.
- Ogni tipo di artificio riconducibile al concetto di concorrenza
sleale o di pubblicità ingannevole.
Art 8 Il rapporto professionale ha carattere
contrattuale; counselor e cliente hanno reciproci diritti e doveri.
Il counselor ha la discrezionalità di prendere in carico
il cliente.
Il contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro.
Costituisce illecito deontologico:
- Il rifiuto o linterruzione del rapporto che non siano
accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
- Ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo alla parcella.
Art. 9 Riconoscendo lelevato ruolo
sociale rappresentato dal Counselor Clinico gli è fatta
raccomandazione, qualora se ne presentasse la necessità,
di prestare il proprio intervento gratuito o con parcella simbolica,
nei confronti di persone in difficoltà finanziarie, nella
misura minima di 1 a 10 dei suoi clienti. A propria discrezione
il Counselor Clinico può aumentare la suddetta proporzione
secondo coscienza.
Art. 10 A seguito del proprio livello
di competenza e di ambito di intervento, il counselor è
tenuto a non prolungare il proprio intervento clinico che si
sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, altro tipo
di intervento professionale.
Art 11 E eticamente scorretto avere
rapporti professionali di counseling clinico con persone con
le quali si abbia un rapporto di parentela, relazioni affettive
e/o sessuali.
Art. 12 Il counselor in ogni campo operante
è tenuto al segreto professionale.
Art. 13 Il Counselor Clinico, soprattutto,
potendo ricevere confidenze particolarmente intime da parte del
cliente è tenuto a porre molta attenzione al segreto professionale
su tutto ciò che gli viene confidato o di cui viene a
conoscenza anche in forma indiretta.
Deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali,
sia per quanto riguarda i contenuti, sia relativamente allesistenza
della stessa prestazione professionale, anche dopo la fine della
stessa. La morte del cliente non esime dal segreto professionale.
Art. 14 Il counselor deve garantire che
il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per
loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il counselor
e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
Il Counselor deve predisporre in modo tale che in caso di impedimento
o a seguito della propria morte il materiale coperto da segreto
professionale sia affidato ad un collega, ovvero ad un congiunto.
Art. 15 La rivelazione del segreto professionale
è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso
ufficiale dal cliente, preventivamente informato sulla opportunità
o meno della rivelazione stessa, purchè non violi la riservatezza
di altre persone.
Art. 16 La dichiarazione è lecita
solo se richiesta dallutente o dallautorità
costituita per legge.
Nella dichiarazione il counselor attesterà solo obiettivi
di competenza tecnica che abbia direttamente constatato e in
totale aderenza con la realtà.
Nel caso di informazioni riferite sarà tenuto a citarne
la fonte, separando la propria responsabilità da quella
della fonte.
Art. 17 La rivelazione del segreto professionale
(in alcune nazioni tra le quali lItalia) è attualmente
obbligatoria per il Counselor su richiesta del giudice.
A tale riguardo il Counselor clinico in presenza di rivelazioni
particolari o compromettenti è tenuto a mettere al corrente
il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.
Art. 18 Il counselor ed in particolare
il counselor clinico ha cura di ogni eventuale materiale relativo
al cliente (cartelle cliniche, registrazioni dati, nastri audio,
video, ecc.) salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
Nel caso di pubblicazioni scientifiche, didattica o ricerca,
farà in modo che non sia possibile lidentificazione
dei soggetti, fatto salvo il consapevole consenso documentabile
degli stessi.
In ogni caso, i soggetti debbono essere messi al corrente delle
finalità duso del materiale.
Art. 19 Quando al counselor clinico si
rivolge una coppia o una famiglia, egli persegue il loro benessere
considerandoli nellinsieme quale unico cliente.
Art. 20 Quando il counselor clinico presta
la sua opera professionale ad una coppia, il segreto richiesto
da uno dei due nei confronti dellaltro va accettato e rispettato.
Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per
lintegrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto
è violabile previa informazione del confidente.
Tale eventualità deve essere resa nota in forma esplicita
allinizio del rapporto di counseling.
Art. 21 Il minore ha diritto al mantenimento
del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà
genitoriale.
Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave
che egli non sia in grado di affrontare da solo, il counselor
potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà
di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati
ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il
minore.
Art. 22 Il counselor che nellesercizio
della sua professione viene a conoscenza di qualsiasi forma di
sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi può
decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore
è consenziente.
In tali casi, nellinteresse prevalente del minore, il Counselor
assumendosene la responsabilità di fronte alla legge,
valuta la possibilità di violare il segreto professionale,
segnalando la situazione a chi esercita la potestà di
genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello
stesso, allautorità tutoria di competenza.
Art. 23 I counselor impegnati per loro
competenza in attività di tipo educativo devono presentarle
come rivolte alla maturazione di valori esistenziali in un ambito
pluralistico e nelle regole del rispetto reciproco. Terranno
inoltre presente che lambito educativo e quello dellinformazione
non sono reciprocamente assimilabili ne si escludono a vicenda.
Art. 24 Il diritto dellautodeterminazione
del cliente, anche se minorenne, è attuabile nelleducazione
mediante lopera di orientamento-promozione del counselor.
Pertanto i counselor coinvolti in attività educative tenderanno
a promuovere la responsabilità e le scelte personali degli
utenti e non a determinarle dallesterno. In caso di conflitto
tra esigenze oggettive della cultura e diritti pedagogici propri
delleducando, il counselor educatore opera a favore delleducando.
Art. 25 Lesercizio della professione
di counselor è fondato sulla libertà e sullindipendenza
dei singoli quali loro diritti inalienabili. Di conseguenza,
sia per i counselor liberi professionisti che per i dipendenti
e/o convenzionati, è considerato diritto inalienabile
astenersi da interventi che contrastino le proprie convinzioni
etiche, a meno che non vi sia immediato pericolo di vita del
cliente.
Lobiezione di coscienza può esprimersi sia verso
gli obiettivi richiesti dal cliente, che verso i programmi dellente
di riferimento, pubblico o privato, che il counselor ritenga
per sè inaccettabili.
Art. 26 Il counselor che instaura un rapporto
di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con
operatori ed istituzioni, enti, associazioni e società
di qualsiasi tipo, manterrà il rispetto del diritto di
libertà ed indipendenza professionale che gli competono
secondo il proprio ambito di competenza. Può chiedere
lintervento dellAssociazione qualora gli vengano
richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente
codice.
Art 27 Il counselor clinico che per motivi
di competenza venga consultato da un cliente già in carico
ad altro professionista per lo stesso motivo, può svolgere
lintervento di counseling ma è tenuto ad informare,
previa autorizzazione del cliente, laltro professionista.
Qualora il professionista primitivo declini di continuare il
suo intervento, il counselor potrà subentrare dopo essersi
accertato di tale rifiuto.
ALTRI
CODICI DEONTOLOGICI
Accanto al Codice Deontologico degli Psicologi,
vi sono altri Codici Deontologici che possono risultare interessanti
dal punto di vista di chi opera nell'ambito del Counseling.
Tra quelli riportati integralmente su
Therapeia.org, e che invitiamo a consultare come utile fonte
di ispirazione, ricordiamo:
UNA
RICERCA SUL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI
Il gruppo degli Psicologi che ha partecipato
alla fondazione dell'Istituto Nazionale per il Counseling ha
sempre attribuito una importanza rilevante alla capacità
ispirativa del Codice Deontologico.
Abbiamo dunque caldeggiato, anche prima
che venisse promulgato, la costituzione di tale Codice, adoperandoci
presso gli organi professionali per attuarlo.
Tra l'altro: un nostro piccolo contributo
è consistito nel condurre, anche di concerto con l'Ordine
del Piemonte, una ricerca qualitativa (interviste in profondità
a 30 Psicologi) e quantitativa (verifica con questionario presso
110 Psicologi), di supporto alla realizzazione del Codice Deontologico
stesso, proprio sulla dettagliata valutazione che gli Psicologi
esprimono riguardo ai diversi contenuti di tale Codice.
La Dr.ssa Marnetto ha dunque realizzato,
tra il 1996 e il 1997, proprio tale ricerca dal titolo "Deontologia
professionale: Il punto di vista degli psicologi".
Tale ricerca, al tempo, ha fatto oggetto
della sua tesi di laurea in Psicologia, avendo come relatore
il Prof. Perussia.
L'indagine sistematica sul campo ha contribuito
a fornire elementi per il perfezionamento del Codice, che poi
è stato promulgato e approvato dalla collettività
degli Psicologi iscritti all'Ordine (appunto nel 1997).
Se volete conoscere qualcosa di più
sulla ricerca, potete visitare la nostra pagina:
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
THERAPEIA.org è inteso
come pubblico servizio per linformazione alla collettività
su temi scientifici e culturali; e comunque non come pubblicità,
promozione o suggerimento di qualsiasi tipo. Tra l'altro: THERAPEIA.org,
pur essendo anche sede di dibattito teorico, non propone contenuti
professionali relativi all'attività sanitaria o a quella
psicoterapeutica. Le informazioni sono fornite esclusivamente
a titolo indicativo. THERAPEIA.org non è responsabile
di danni diretti o indiretti risultanti da errori, omissioni
o alterazioni dei testi riportati. THERAPEIA.org non è
collegato con i siti linkati (a parte quelli specificati) e non
è responsabile del loro contenuto.
In particolare: i conenuti di
Therapeia.org sono liberamente prodotti dalla redazione, senza
che venga richiesta alcuna forma di contributo economico, anche
solo sotto forma di iscrizione, sponsorizzazione o quant'altro.
Privacy: Non raccogliamo alcuna
informazione sui visitatori (a parte il contatore).
Ringraziamo quanti vorranno
segnalarci errori o inesattezze eventualmente presenti nelle
nostre pagine o vorranno inviarci dei suggerimenti. Per qualsiasi
problema: contattateci. Grazie.
Le risorse organizzate in THERAPEIA.org
sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
Purtroppo, a causa di vari problemi
nel sistema internet, non siamo in grado di garantire una risposta
via e-mail; anche perchè capita che i filtri di sicurezza
del server cancellino talvolta anche la posta corretta.
Vi consigliamo invece di chiamarci
direttamente a voce.
Sappiate infatti che siamo sempre
contenti di potervi parlare.
Per un primo contatto:
347 - 4657631
347 - 4753143
Clicking here, you can automatically
translate www.therapeia.org in english (more or less) - Thanks
to Google
Oggi è
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a
tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
A partire da quel momento,
le visite al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo dedicato alla
Persona (nel suo insieme) sono state: