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    IL CONSENSO INFORMATO
    INDICE DELLA PAGINA
    | Che cosa vuol dire consenso informato | Il consenso informato in Psicologia | Il consenso informato in Medicina | La libera scelta dello Psicologo |
     
    Il tema del Consenso informato è assai ampio e ricco di interesse.
    Cerchiamo di contribuire a definirlo in forma sintetica.
    CHE COSA VUOL DIRE
    CONSENSO INFORMATO
     
    Il consenso informato è un aspetto molto importante in tutte le professioni.
    Uno degli scopi dell'Istituto Nazionale per il Counseling è proprio quello di contribuire a realizzarlo nell'ambito della consulenza.
     
    In sostanza, e al di là di tanti aspetti particolari giuridici e pratici: il Consenso Informato rappresenta l'opportunità, e anzi il diritto assoluto, per ogni utente-cliente di essere informato, nel modo più completo, chiaro, onesto, reale e costante, sui trattamenti cui viene sottoposto dal professionista così da poter (ac)consentire in piena coscienza, nel suo interesse e per il suo bene, ai trattamenti stessi.
    Dal punto di vista del professionista, per Consenso Informato si intende il dovere di informare l'utente-cliente con tutti gli elementi disponibili perchè questi possa decidere in piena consapevolezza e coscienza.
    IL CONSENSO INFORMATO
    IN PSICOLOGIA
     
    In Psicologia, Consenso Informato significa che: "Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato" (art 24 del Codice Deontologico).
     
    Consenso Informato significa inoltre che: "Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza" (art 39 del Codice Deontologico).
     
    Più in generale, considerando che la conoscenza della professione psicologica non è forse così diffusa in modo chiaro e preciso presso il pubblico quanto meriterebbe, Consenso Informato significa anche fornire a tutti informazioni scientifiche sistematiche in materia.
     
    Nel caso del Counseling Psicologico (come avviene peraltro anche nelle altre professioni), la corretta informazione comincia infatti ancora prima di recarsi, eventualmente, dallo Psicologo.
     
    C'è infatti una questione più circoscritta di scelta del singolo professionista Psicologo, ma anche una questione più generale di scelta o meno del Counseling Psicologico come possibile strada "per migliorare la capacita delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace" (art 3 del Codice Deontologico).
     
    Ed è proprio questo uno degli obiettivi cui l'Istituto Nazionale per il Counseling si propone di contribuire.
     
     
    IL CONSENSO INFORMATO
    IN MEDICINA
     
    Lo Psicologo è uno Psicologo, e non un Medico (anche se talvolta può essere laureato in Medicina).
    Il dato sembra ovvio (peraltro: anche per il Counselor in genere), ma non a tutti è così chiaro.
     
    Tuttavia: abbiamo molto da imparare dalla millenaria esperienza e competenza dei nostri cugini Medici.
    Per cui, anche se le diverse professioni scientifiche (della psicologia e della medicina e del counseling in genere) sono differenti, riesce certo molto utile trarre ispirazione anche da quanto ha prodotto l'Ordine dei Medici sul medesimo tema del Consenso Informato.
    Ci sono delle differenze di varia natura, ma la sostanza è certo autorevole e ispiratrice.
     
    Riportiamo dunque per intero il Capo IV ("Informazione e consenso") del Titolo III ("Rapporti con il cittadino"), tratto dal Codice di Deontologia Medica quale viene riportato nel bel sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari.
     
    CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
     
    TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
    CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO
     
    Art. 30 Informazione al cittadino
     
    Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
     
    Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
     
    Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
     
    Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
     
    La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
     
    Art. 31 Informazione a terzi
     
    L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
    In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
     
    Art. 32 Acquisizione del consenso
     
    Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
     
    Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.
     
    Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
     
    In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 78.
     
    Art. 33 Consenso del legale rappresentante
     
    Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
    In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
     
    Art. 34 Autonomia del cittadino
     
    Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.
     
    Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
     
    Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
     
    Art. 35 Assistenza d'urgenza
     
    Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
     
     
    LA LIBERA SCELTA
    DELLO PSICOLOGO
     
    La libertà di scelta del propio consulente è uno dei principi fondativi su cui si basa l'attività professionale in tutti i campi e particolarmente nelle professioni sanitarie, ovvero in quelle di aiuto e consulenza in genere.
     
    Questo vale, ovviamente, anche nel caso della Psicologia, dove:
    "In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi" (art 18 del Codice Deontologico).
     
    Analogamente a quanto accennato più sopra in relazione al tema del Consenso Informato, riportiamo per intero, come importante elemento ispirativo, il Capo II ("Doveri del medico e diritti del cittadino") del Titolo III ("Rapporti con il cittadino"), tratto dal Codice di Deontologia Medica quale viene riportato nel bel sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari.
     
    CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
     
    TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
    CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI DEL CITTADINO
     
    Art. 24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura

    La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
     
    Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
     
    E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
     
    Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
     
     
     
     
     
     
    Per un primo e immediato chiarimento sui principali aspetti del Counseling,
    vi invitiamo a visitare direttamente la pagina:
    DOMANDE e RISPOSTE
     
     
     
    Benchè Therapeia.org contenga già diverse informazioni, resterà sempre almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
    L'utilità (speriamo) di questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
     
    Ci scusiamo per la relativa incompletezza della situazione,
    ma il lavoro è lungo e richiede tempo per essere sviluppato come merita.
     
     
     
     
    L'Istituto Nazionale per il Counseling è una divisione del Gruppo di lavoro PSICOTECNICA e gestisce la Scuola di formazione al Counseling fondata sui principi teorici e applicativi della Psicotecnica.
     
     
     
     
     
     
     
     
    L'Istituto Nazionale per il Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
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    Abbiamo già trovato varie volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare (come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia), ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è nulla di male). Grazie.
     
    Per una conoscenza dei criteri cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata alla Deontologia Professionale.
     
    Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE per il COUNSELING sono:
     
    PSICOTECNICA
    Viale Premuda 17. 20129 Milano
    (100 metri da Porta Monforte)
     
    TEATRO di PSICOTECNICA
    Via San Rocco 20, 20135 Milano
    (100 metri da Porta Romana)
    Oggi è
     
    L'Istituto Nazionale per il Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre 2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.

    Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
     
     
     
     
     

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    Istituto Nazionale per il Counseling - Psicotecnica
    Presidente: Prof. Felice Perussia
     
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    Il 30 luglio 2004 abbiamo introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
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