Il tema del Consenso informato è
assai ampio e ricco di interesse.
Cerchiamo di contribuire a definirlo in
forma sintetica.
CHE COSA VUOL DIRE
CONSENSO
INFORMATO
Il consenso informato è un aspetto
molto importante in tutte le professioni.
Uno degli scopi dell'Istituto Nazionale
per il Counseling è proprio quello di contribuire a realizzarlo
nell'ambito della consulenza.
In sostanza, e al di là di tanti
aspetti particolari giuridici e pratici: il Consenso Informato
rappresenta l'opportunità, e anzi il diritto assoluto,
per ogni utente-cliente di essere informato, nel modo più
completo, chiaro, onesto, reale e costante, sui trattamenti cui
viene sottoposto dal professionista così da poter (ac)consentire
in piena coscienza, nel suo interesse e per il suo bene, ai trattamenti
stessi.
Dal punto di vista del professionista,
per Consenso Informato si intende il dovere di informare l'utente-cliente
con tutti gli elementi disponibili perchè questi possa
decidere in piena consapevolezza e coscienza.
IL CONSENSO INFORMATO
IN
PSICOLOGIA
In Psicologia, Consenso Informato significa
che: "Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità,
siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili
circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità
delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici
della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto
possa esprimere un consenso informato" (art 24 del Codice
Deontologico).
Consenso Informato significa inoltre che:
"Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria
formazione, esperienza e competenza" (art 39 del Codice
Deontologico).
Più in generale, considerando che
la conoscenza della professione psicologica non è forse
così diffusa in modo chiaro e preciso presso il pubblico
quanto meriterebbe, Consenso Informato significa anche fornire
a tutti informazioni scientifiche sistematiche in materia.
Nel caso del Counseling Psicologico (come
avviene peraltro anche nelle altre professioni), la corretta
informazione comincia infatti ancora prima di recarsi, eventualmente,
dallo Psicologo.
C'è infatti una questione più
circoscritta di scelta del singolo professionista Psicologo,
ma anche una questione più generale di scelta o meno del
Counseling Psicologico come possibile strada "per migliorare
la capacita delle persone di comprendere se stessi e gli altri
e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace"
(art 3 del Codice Deontologico).
Ed è proprio questo uno degli obiettivi
cui l'Istituto Nazionale per il Counseling si propone di contribuire.
IL CONSENSO INFORMATO
IN
MEDICINA
Lo Psicologo è uno Psicologo, e
non un Medico (anche se talvolta può essere laureato in
Medicina).
Il dato sembra ovvio (peraltro: anche
per il Counselor in genere), ma non a tutti è così
chiaro.
Tuttavia: abbiamo molto da imparare dalla
millenaria esperienza e competenza dei nostri cugini Medici.
Per cui, anche se le diverse professioni
scientifiche (della psicologia e della medicina e del counseling
in genere) sono differenti, riesce certo molto utile trarre ispirazione
anche da quanto ha prodotto l'Ordine dei Medici sul medesimo
tema del Consenso Informato.
Ci sono delle differenze di varia natura,
ma la sostanza è certo autorevole e ispiratrice.
Riportiamo dunque per intero il Capo IV
("Informazione e consenso") del Titolo III ("Rapporti
con il cittadino"), tratto dal Codice di Deontologia Medica quale viene
riportato nel bel sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Bari.
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO IV - INFORMAZIONE E CONSENSO
Art. 30 Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi,
sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche
e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico
nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità
di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione
da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare
le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi
o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza
alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie
non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona
assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l'informazione deve essere rispettata.
Art. 31 Informazione a terzi
L'informazione a terzi è ammessa
solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto
salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave
pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico
deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente
indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32 Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso
informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta
nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili
conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda
opportuna una manifestazione inequivoca della volontà
della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo
informativo di cui all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità
della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze,
cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato
rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico
deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi,
non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà
della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo
articolo 78.
Art. 33 Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto
o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere
espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante
legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di
minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità
giudiziaria.
Art. 34 Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto
della dignità, della libertà e dell'indipendenza
professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa
dalla persona.
Il medico, se il paziente non è
in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni
al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente
con l'età e con la capacità di comprensione, fermo
restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente
deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35 Assistenza d'urgenza
Allorché sussistano condizioni
di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona,
che non possa esprimere, al momento, volontà contraria,
il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
LA LIBERA SCELTA
DELLO
PSICOLOGO
La libertà di scelta del propio
consulente è uno dei principi fondativi su cui si basa
l'attività professionale in tutti i campi e particolarmente
nelle professioni sanitarie, ovvero in quelle di aiuto e consulenza
in genere.
Questo vale, ovviamente, anche nel caso
della Psicologia, dove:
"In ogni contesto professionale lo
psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente
e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi" (art
18 del Codice Deontologico).
Analogamente a quanto accennato più
sopra in relazione al tema del Consenso Informato, riportiamo
per intero, come importante elemento ispirativo, il Capo II ("Doveri
del medico e diritti del cittadino") del Titolo III ("Rapporti
con il cittadino"), tratto dal Codice di Deontologia Medica quale viene
riportato nel bel sito dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Bari.
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO II - DOVERI DEL MEDICO E DIRITTI
DEL CITTADINO
Art. 24 - Libera scelta del medico e del
luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero
professionale svolta presso le strutture pubbliche e private,
la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo
tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla
libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non
pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi,
istituti o luoghi di cura.
Per un primo e immediato chiarimento
sui principali aspetti del Counseling,
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
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sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
Purtroppo, a causa di vari problemi
nel sistema internet, non siamo in grado di garantire una risposta
via e-mail; anche perchè capita che i filtri di sicurezza
del server cancellino talvolta anche la posta corretta.
Vi consigliamo invece di chiamarci
direttamente a voce.
Sappiate infatti che siamo sempre
contenti di potervi parlare.
Per un primo contatto:
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Oggi è
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a
tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
A partire da quel momento,
le visite al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo dedicato alla
Persona (nel suo insieme) sono state: