Visto che il lavoro di Counselor si sviluppa,
almeno in parte, nel quadro della Professione Psicologica, ci
pare utile riportare il testo integrale delle legge italiana
relativa all'ordinamento della professione dio psicologo.
Lo scopo è fondamentalmente quello
di permettere ad ognuno di vederla direttamente, nella sua redazione
originale.
La prima parte (che abbiamo evidenziato
in colore blu per renderla più facilmente identificabile)
è probabilmente quella di maggiore interesse per gli utenti.
Il resto della legge è dedicato
per lo più a definire le caratteristiche dell'Albo, dell'Ordine
ecc.
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
LEGGE No. 56 18 febbraio 1989
Ordinamento della professione di psicologo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Articolo 1. Definizione
della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo
comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per
la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione
e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca
e didattica in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti
per l'esercizio dell'attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione
di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione
in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito
albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che
siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione
di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
1. L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione
professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea
in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione
almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento
in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le
procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento
di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico
curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).
Articolo 4. Istituzione dell'albo.
1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita
dall'articolo 622 del codice penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli
psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono
l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello
regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano,
a livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo
in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta
almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella
in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può
essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa
regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 3. Al
Consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi
1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente
legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione
all'albo.
1. Per essere iscritti all'albo è
necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di
reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate
in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla
professione; c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio
della professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini
italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero
al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese
nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione
all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato
inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del
requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché
le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è
loro consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 9. Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande
entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione
di un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione
nell'albo.
1. L'anzianità di iscrizione è
determinata dalla data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico
della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine
di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo
e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio
professionale, la relativa indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero,
pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia
dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione
in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto
a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo
7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero,
l'iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio
anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato,
tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto
dalla lettera a) del comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui
il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri
ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti
devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla
data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile
per più di due volte consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta
giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il
segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi
ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria
e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura
l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede
alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione
almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia
dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia
e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso
il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa,
a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le
attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della
professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di imposte dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza
dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative
agli iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio dell'ordine è convocato
dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni
volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto
da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli
iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione
del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia
di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione
avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri,
persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi,
può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto
su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti
all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il
quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento,
la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi
dei casi di cui al comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti
nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di
sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo
coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia
elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine
nonché i risultati elettorali possono essere impugnati,
con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati
o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione
dei ricorsi.
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono
proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale
competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti
il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere
alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste
per il procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. L'elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti
la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata
dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento
del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso
il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in
altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione,
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima
convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto
in prima e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento
di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna
chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede
alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo
timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni
al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono
apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio,
e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione;
il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità,
apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla
e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore,
la depone nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore
al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene
chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente
rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è
valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine,
è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza
del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di
iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente
del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento
è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello
stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre
componenti dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione.
1. Le schede per la prima e la seconda
convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato
dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione
della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio
della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori,
in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al
voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti
sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero
di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria,
che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente
nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri
si procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito
delle elezioni.
1.Il presidente del seggio comunica alla
presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale
i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede
alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti
mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio
nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché
al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede
il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine
uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione,
ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano
per età, si procede all'elezione del presidente, del vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale
dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente
e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il
membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti
ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare,
l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento
disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti
per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione
di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono
a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il
quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo
16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari.
1. All'iscritto nell'albo che si renda
colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione
o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità
o al decoro professionale, a seconda della gravità del
fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio professionale
per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre
i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal
codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale
la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi
dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è
soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento
del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra
di aver corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto,
con sentenza passata in giudicato, è stato condannato
a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di
nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto
la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale
l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su
istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore
a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di
un legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato
ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui
ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo
del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine
è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli
di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un
segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita
le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre
norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine,
cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione
per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi
e delle disposizioni concernenti la professione relativamente
alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta,
i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a
livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su
richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche
sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione
professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime e delle indennità ed i
criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto
del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
della sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio
dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.
I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari
per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di
grazia e giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita
l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli.
1. All'esame di Stato di cui agli articoli
2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì
i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica
sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli
non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione
dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente
legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o
di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione
della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla
formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione
a norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati
della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui
all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali
o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla
presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente
di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario,
scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede
di prima applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando
le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo
7, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta
giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31: a)
ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo
e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline
psicologiche nelle università italiane o in strutture
di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale
nonché ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo
in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano
ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in
materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto
il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano
od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche
con un'attività di servizio attinente alla psicologia,
per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano
superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle
disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno
sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività
di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con
enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano
operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo
riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame
di Stato.
1. Nella prima applicazione della legge
sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per
titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprano o
abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in
materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma
di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da
almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario
in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso
di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento
o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da
almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica
sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli
non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane, e che documentino
altresì di aver svolto per almeno due anni attività
che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati
in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo
la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto
della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta
dall'università, nonché i laureati che documentino
di avere esercitato con continuità tale attività,
presso enti o istituti soggett idonei a ricoprire un posto in
materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui
accesso era richiesto il diploma di laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato
degli iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo
2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui
al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma
di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione
almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che
documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno,
attività che forma oggetto della professione di psicologo.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo
3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi
o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo
con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché
il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza
e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica
(2/cost).
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta
certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino
al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
degli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio
1989, n. 46, S.O.
(2) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n.
255), modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo
1994, n. 67), sono state stabilite le modalità per la
presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995,
n. 412 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 35, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3,
35 e 32 della Costituzione.
ALTRE
LEGGI SIGNIFICATIVE
PER
LO PSICOLOGO
Le leggi relative all'esercizio della
psicologia non sono molte.
Una volta definita la Legge Costitutiva
della professione e il Codice
Deontologico, non resta in effetti molto altro da normare.
Potrebbero in effetti esserci anche tante
altre regolamentazioni.
Tuttavia, al momento, ce ne sono poche.
Stante che, comunque: per tutto il resto,
lo psicologo (come ogni professionista) è soggetto alla
legge generale così comeavviene per tutti gli altri cittadini.
L'articolo 622 del codice penale, cui
fa riferimento l'Articolo 4 della legge sull'Ordinamento della
professione di Psicologo è quello relativo alla disciplina
del segreto professionale e recita testualmente:
TITOLO XII - dei delitti contro la persona
CAPO III - dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE V - dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
622 Rivelazione di segreto professionale: Chiunque, avendo notizia,
per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione
o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto
può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno
o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori,
direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso
da chi svolge la revisione contabile della società. (Comma
aggiunto dal DL.vo 61/02).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Per quanto concerne il tema più
generale della privacy, in parte legato a quello del segreto
professionale e comunque variamente coinvolto nella professione
psicologica, suggeriamo anche di visitare il
Questo non riguarda direttamente l'attività
di Counseling, ma può cionondimeno risultare interessante.
Può aiutare infatti a capire meglio,
su di un piano concreto, la differenza tra i due tipi di "strumenti
conoscitivi e di intervento" (come recita l'Articolo 1 sull'Ordinamento
della professione di Psicologo, riportato più sopra) che
vengono utilizzati nelle due diverse circostanze.
Per un primo e immediato chiarimento
sui principali aspetti del Counseling,
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
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su temi scientifici e culturali; e comunque non come pubblicità,
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professionali relativi all'attività sanitaria o a quella
psicoterapeutica. Le informazioni sono fornite esclusivamente
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nostre pagine o vorranno inviarci dei suggerimenti. Per qualsiasi
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Le risorse organizzate in THERAPEIA.org
sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati:
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nel sistema internet, non siamo in grado di garantire una risposta
via e-mail; anche perchè capita che i filtri di sicurezza
del server cancellino talvolta anche la posta corretta.
Vi consigliamo invece di chiamarci
direttamente a voce.
Sappiate infatti che siamo sempre
contenti di potervi parlare.
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Oggi è
Il 30 luglio 2004 abbiamo
introdotto un contatore generale, che registra gli accessi a
tutte le pagine dei siti collegati a Psicotecnica.
A partire da quel momento,
le visite al Laboratorio di Ricerca e Sviluppo dedicato alla
Persona (nel suo insieme) sono state: