Qualche idea su alcune possibili tendenze
attuali nei confronti del Counseling come professione può
venire, un po' indirettamente, dalle ipotesi di regolamentazione
relative alle professioni che non sono già regolate nella
forma di un Ordine professionale, come è il caso degli
Psicologi o dei Medici.
Una ipotesi è stata formulata nel
Disegno di legge sulle professioni non regolamentate proposto
da parte del CNEL.
Un'altra ipotesi è stata formulata
in un Disegno di legge sulle professioni intellettuali proposto
in Senato.
Si tratta solo di ipotesi di legge, che
potrebbero non arrivare a nulla oppure venire modificato drasticamente.
Tuttavia una loro lettura, pur nella relativa
farraginosità di questi testi, può fare nascere
qualche spunto di riflessione.
Su questo tema abbiamo prodotto anche
qualche commento interpretativo
per contribuire a cogliere un po' meglio la situazione.
UN DISEGNO DI LEGGE
SULLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
CNEL
- Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
CNEL
Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
Disegno di legge sulle professioni non regolamentate
RELAZIONE
Da oltre dieci anni il CNEL, prima istituendo la Commissione
per le nuove rappresentanze e, successivamente, la Consulta e
lOsservatorio sulla nuove professioni, ha dedicato la sua
attenzione alle professioni non regolamentate.
Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo importante
settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti
delle prestazioni e, al tempo stesso, consentire ai prestatori
forme più adeguate di presenza sul mercato del lavoro
anche a livello di Unione europea e in conformità con
quanto previsto dalla direttiva 92/51 CEE, poi integrata con
la direttiva 2001/19CE, il CNEL ha svolto con continuità
una attività di sollecitazione e di stimolo perché
le associazioni liberamente costituitesi tra i prestatori di
attività professionale, nellesercizio della loro
autonomia, adottassero idonei statuti, curassero la formazione
e laggiornamento professionale degli iscritti e garantissero
il rispetto di regole deontologiche.
Allesito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno
tirare le fila dellattività svolta,
con la formulazione di un disegno di legge nellauspicio
che Parlamento e Governo ne tengano conto nel quadro delle numerose
iniziative volte a disciplinare sul piano generale il mondo delle
professioni.
In considerazione dellattività svolta in questi
anni e della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in
questo settore del mercato del lavoro, la proposta ha ad oggetto
esclusivamente le professioni non regolamentate, ma il CNEL,
convinto della validità del sistema duale
(Ordini ed Associazioni) ribadisce la piena disponibilità
a collaborare alla realizzazione di un più generale intervento
volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso
lenunciazione di principi generali e con doveroso riconoscimento
dellautonomia degli ordini e delle associazioni, tutte
le forme di esercizio delle attività professionali. Si
tratta, del resto, di un intervento che non sembra possa essere
ulteriormente differito, se si tiene conto, da un lato, degli
obblighi comunitari e, dallaltro, del necessario coordinamento
con il concorrente potere legislativo in materia riconosciuto
alle Regioni dalla legge costituzionale n.3 del 2001.
In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il principio
della libertà delleserc izio delle attività
professionali, con i soli limiti derivanti dalla tutela di interessi
generali, ( art. 1), al fine di consentire il rilascio dellattestato
di competenza previsto dalle direttive comunitarie (art. 3),
prevede la possibilità che le libere associazioni di natura
privata ottengano il riconoscimento con liscrizione in
apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia
(art. 4).
La concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti,
rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni e per
il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è
rimessa a decreti delegati da emanare dal Governo previa intesa
con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni (art.5). Questa
soluzione, che è sembrata preferibile a quella del ricorso
ad uno o più decreti ministeriali che pure è stata
motivatamente prospettata nellambito del CNEL, da un lato
appare rispettosa degli obblighi comunitari, e, dallaltro,
tiene conto della ratio che ha ispirato in materia la riforma
del Titolo V della Costituzione e non sembra invadere la competenza
delle Regioni se si considera, da un lato, che le disposizioni
di cui agli artt. 2222-2238 cod. civ. rientrano nella nozione
di ordinamento civile e, dallaltro, che il possesso dellattestato
non è condizione per lesercizio dellattività
professionale e ampio spazio di intervento rimane per quanto
attiene alla eventuale integrazione della disciplina ( ad es.
per quanto riguarda la formazione professionale).
CNEL
Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro
Disegno di legge sulle professioni non regolamentate
TESTO
Art. 1
Lesercizio delle attività professionali è
libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento
di singole attività, liscrizione in appositi albi
o elenchi ai sensi dellart. 2229 c.c.
Art. 2
Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali
non rientranti nella previsione di cui allart. 2229 c.c.,
se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni
di cui al successivo art. 5, possono essere riconosciute.
Art. 3
Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 2 sono
di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente
agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato in
ordine al possesso di requisiti professionali, allaggiornamento
professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento
dellattività professionale. In ogni caso lattestato
non è requisito necessario per lesercizio dellattività
professionale.
Art. 4
Il riconoscimento delle associazioni ai sensi del precedente
art. 2 è disposto, su conforme parere del CNEL, dal Ministro
della Giustizia con liscrizione in apposito registro istituito
presso il Ministero.
Art. 5
Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dallentrata
in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e previa consultazione delle parti
sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti
legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni
per liscrizione nel registro e ai professionisti per lottenimento
dellattestato di cui ai precedenti articoli, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) lesistenza di uno statuto dellassociazione che
garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda
ogni fine di lucro, determini lambito dellattività
professionale, preveda lelaborazione e ladozione
di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate
forme di assicurazione per la responsabilità civile per
danni arrecati nellesercizio dellattività
professionale;
b) la disponibilità da parte dellassociazione di
adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare
la determinazione dei livelli di qualificazione professionale,
la verifica delle professionalità degli iscritti, il relativo
aggiornamento professionale, nonché leffettiva applicazione
in sede disciplinare del codice deontologico;
c) la previsione di un limite temporale di validità dellattestato;
d) laffidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione
di un Osservatorio sulle professioni non regolamentate con la
partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute,
dellattività istruttoria in ordine alle richieste
di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica
sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte
di cancellazione dal registro.
UN DISEGNO DI LEGGE SULLE PROFESSION
INTELLETTUALI
Onorevoli Senatori. Negli ultimi
anni sono stati presentati in Parlamento disegni di legge in
materia di libere professioni, senza esito alcuno, anche perchè
nel passato era mancato il consenso degli stessi professionisti,
sugli strumenti, ovvero sui contenuti della riforma.
La presente non è una legge delega,
ma una legge quadro che disciplina compiutamente la materia,
rinviando a norme regolamentari lattuazione della legge
stessa: questo è stato ritenuto indispensabile per limportanza
sociale della materia che non deve essere sottratta al dibattito
parlamentare, in modo da consentire una maggiore ponderazione
ed una più ampia partecipazione al processo normativo.
Inoltre il testo proposto è risultato da un lungo confronto
con i professionisti.
Le libere professioni, per le loro caratteristiche di autoimprenditorialità
e la capacità di espansione, non sono un relitto del passato
fondato sul privilegio di casta o una realtà corporativa
estranea ai princìpi democratici e alle necessità
della società futura.
Rappresentano, invece, un punto di riferimento irrinunciabile
del nostro sistema economico e sociale di impianto europeo-occidentale:
in Italia si può oggi parlare di terzo polo per la rilevanza
dello sviluppo che hanno assunto e la valenza produttiva e occupazionale.
Sotto il profilo storico ricordiamo che furono solo i rivoluzionari
francesi del periodo del Terrore che abolirono tutte le corporazioni,
col pretesto di eliminare autonomie e privilegi; si iniziò
dallordine degli avvocati, in quanto testimone delle illegalità
commesse. In seguito, le professioni vennero riorganizzate e
la normativa dellepoca napoleonica ha costituito il modello
di legislazione per numerosi paesi europei, tra i quali il nostro.
In Italia, gli ordini professionali risalgono al periodo liberale
quando vennero istituiti gli albi degli avvocati (1874) e dei
notai (1879), e successivamente dei ragionieri (1906), dei sanitari
(1910), degli ingegneri e architetti (1923). Gli ordini più
recenti sono stati istituiti nel periodo repubblicano. La normativa
fondamentale è costituita tuttora dal decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che riorganizza su
basi democratiche gli ordini e i collegi professionali, per cui
gli organi di vertice sono esponenziali del corpo professionale
liberamente eletti dallassemblea degli iscritti. La Costituzione
repubblicana ha riconosciuto limportanza sociale delle
libere professioni, prescrivendo lesame di Stato per labilitazione
allesercizio della professione (articolo 33) e, più
in generale, affermando il principio della tutela del lavoro
in tutte le sue forme (articolo 35). Con lo sviluppo della legislazione
comunitaria si apre lattuale fase di integrazione dei mercati
che coinvolge anche le professioni: il Trattato istitutivo della
Comunità europea che afferma il diritto di stabilimento
e la libera circolazione dei servizi, la direttiva 89/48/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sui criteri per il reciproco
riconoscimento dei titoli di studio superiori, e la direttiva
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla libertà
di esercizio delle professioni in generale.
Dalla legislazione comunitaria non deriva affatto la necessità
di deregolarizzazione delle professioni intellettuali, di abolizione
di ordini, tariffe, controlli allaccesso. Inoltre, da un
esame comparatistico della legislazione europea, non si evince
lesistenza di un modello unitario contrapposto al nostro,
ma solo il permanere, soprattutto in Inghilterra, di diverse
tradizioni in alcuni ambiti di attività.
Per quanto concerne il criterio seguito in altri paesi europei
sul tema delle società professionali, ricordiamo che in
Germania di recente è stata emanata una legge che consente
anche agli avvocati di esercitare la professione forense in forma
societaria sotto diverse forme, tra le quali la società
a responsabilità limitata. Per queste società tra
avvocati sono esclusi i soci di mero capitale. In Francia vi
sono diverse forme societarie che consentono comunque ai professionisti
esercenti la loro attività allinterno della stessa
società di detenere la maggioranza del capitale sociale.
Va però precisato che la disciplina legislativa è
approvata con decreti specifici e per ciascuna professione il
Consiglio di Stato ha la facoltà di limitare o interdire
del tutto il possesso di quote o azioni a determinate categorie
di persone fisiche o giuridiche quando la loro partecipazione
potrebbe mettere in pericolo lindipendenza e il rispetto
delle regole deontologiche.
La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), nel
dare applicazione alla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 febbraio 1998, in materia di esercizio
della professione di avvocato, ammette la pratica della professione
sotto forma societaria, ma unicamente come società tra
professionisti iscritti allordine. A tale precetto si è
richiamato il passato Governo nellemanare il conseguente
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che allarticolo
6, comma 1, ribadisce che «Lattività professionale
di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può
essere esercitata in comune esclusivamente secondo il tipo della
società tra professionisti, denominata nel seguito società
tra avvocati». Ma noi ci riportiamo al dettato della legge
n. 526 del 1999 che ha stabilito senza equivoci princìpi
direttivi per «lesercizio della professione»
e non solo per singole attività tipiche.
Proprio partendo dalle esigenze poste dallunificazione
dei mercati dei servizi nel territorio dellUnione europea,
sono sorti vivaci contrasti sulla base delle presunte antinomie
tra la libertà di stabilimento e di circolazione e lobbligo
di osservanza delle leggi nazionali. Nei pareri espressi da parte
dellAutorità garante della concorrenza e del mercato,
e nelle iniziative del passato Governo, si era inteso risolvere
tali antinomie, solo allapparenza inconciliabili, con lassimilazione
della prestazione professionale al prodotto dellimpresa
di servizi. Da tale postulato, indimostrabile, possono derivare
gravi conseguenze negative per tutta la collettività e
per la tutela del pubblico interesse, che con questa legge, invece,
si intende garantire e difendere. Il criterio del «pubblico
interesse» è, viceversa, tenuto in gran conto nelle
decisioni della Corte di giustizia europea che in questi ultimi
anni è stata costretta a una ponderazione continua tra
gli interessi in gioco: da un lato la libertà di circolazione
dei servizi, dallaltro gli interessi contingenti perseguiti
dalle norme nazionali limitative del libero scambio. È
bene ricordare che in questo processo di valutazione secondo
la Corte di giustizia il principio economico del mercato unico
subisce «eccezioni» quando le norme nazionali perseguono
«interessi pubblici) che lordinamento comunitario
riconosce prevalenti (vedi sentenze della Corte: Sager, del 1990;
Gebhard, del 30 novembre 1995; Alpine Investments, del 10 maggio
1995).
Il Parlamento europeo, il 5 aprile 2001 ha adottato una significativa
risoluzione (B5-0247/2001) «sulle tabelle degli onorari
e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare
per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della
posizione delle libere professioni nella società moderna»
dichiarando inoltre quanto segue:
«... le libere professioni rappresentano
uno dei pilastri del pruralismo e dellindipendenza allinterno
della società ed assolvono a ruoli di pubblico interesse...»;
«... le regole che sono necessarie,
nel contesto specifico di ciascuna professione, per assicurare
limparzialità, la competenza, lintegrità
e la responsabilità dei membri della professione stessa,
o per impedire conflitti dinteresse e forme di pubblicità
ingannevole, e che non ostacolano peraltro la libera circolazione
dei servizi, non sono considerate restrizioni del gioco della
concorrenza ai sensi dellarticolo 81, paragrafo 1, del
trattato»;
«... le libere professioni siano lespressione di
un ordinamento fondamentale democratico basato sul diritto e,
più specificamente, rappresentino un elemento essenziale
delle società e delle comunità europee nelle loro
varie forme»;
«... limportanza delle norme, in conformità
con i dettami degli articoli 81 e 82 del trattato CE, che sono
stabilite dalle categorie professionali, sotto la loro responsabilità,
al fine di garantire la qualità dei servizi, di fissare
specifici standard di valore, di assicurare losservanza
delle norme stesse secondo i canoni della professionalità
e di tener conto anche delletica professionale;».
Il Parlamento europeo ritiene quindi che
la legislazione nazionale debba considerare:
«... gli elevati requisiti richiesti per lesercizio
delle libere professioni, la necessità di salvaguardare
quelli che distinguono tali professioni a beneficio dei cittadini
europei e la necessità di instaurare tra i liberi professionisti
e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia;»
«... si debbano rispettare, applicando
il principio della sussidiarietà, le diversità
che hanno le loro radici nella cultura, nella storia giuridica,
nella sociologia e nelletnologia delle varie categorie
professionali degli Stati membri...»
«... che gli Stati membri siano autorizzati a stabilire
tariffe obbligatorie tenendo conto dellinteresse generale
(e non solo di quello della professione) e a salvaguardare gli
elevati livelli morali, etici e di qualità...»;
«... che lobiettivo di promuovere la concorrenza
nelle professioni vada conciliato, in ciascun caso, con quello
di mantenere norme puramente etiche specifiche per ciascuna professione;».
Pertanto non è vero che il diritto
comunitario impone di smantellare le discipline nazionali sulle
professioni. Le pressioni verso una deregolarizzazione, derivano
da una falsa rappresentazione di problemi effettivi posti dal
mercato. I problemi effettivi sono quelli della crisi occupazionale
nei settori della produzione industriale, della notevole espansione
del terziario, soprattutto nel settore dei servizi professionali
e di un continuo aumento del numero dei professionisti.
Lerrore di chi sponsorizza una liberalizzazione
selvaggia delle professioni intellettuali discende anche dalla
mancata considerazione della circostanza che le professioni rappresentano
un rilevante fattore di democratizzazione e di modernizzazione
secondo quanto accreditato dai più recenti studi del settore:
ad esempio, assicurano la mobilità sociale sulla base
del merito, invece che sulla base della nascita, della classe
di appartenenza e della fortuna; sono state il primo settore
di lavoro che ha introdotto leguaglianza tra i sessi; sono
un ambito aperto e in espansione tanto che gli addetti si moltiplicano
ogni anno e il fatturato è pari al 7 per cento del prodotto
interno lordo nazionale. Dagli ultimi rapporti del Centro studi
investimenti sociali (CENSIS) risultano iscritti agli albi più
di 1,5 milioni di professionisti; tra il 1997 e il 1999 vi è
stato addirittura un incremento del 5,1 per cento.
Certamente, in questo insieme esistono problematiche differenti
poste dalle professioni a disciplina ordinistica, da quelle semplicemente
riconosciute e, infine, da quelle professioni emergenti che aspirano
a una regolamentazione.
Il presente disegno di legge intende adeguare lordinamento
delle libere professioni alle necessità della società
del 2000 in Europa; consentire la costituzione di società
fra professionisti, con esclusione del socio di puro capitale
per evitare uno snaturamento degli studi in erogatori di servizi
di massa a un utente non garantito; rinnovare gli Ordini rendendoli
più trasparenti, democratici, aperti ai giovani e alle
nuove esigenze dei professionisti e dei cittadini. Tale adeguamento
va previsto salvaguardando sia le funzioni di interesse generale,
sia le attribuzioni di interesse pubblico proprie di alcune di
esse, la tutela degli interessi del cliente, da realizzare in
modo più efficace anche in considerazione della normativa
comunitaria. La riforma rispetta le caratteristiche essenziali
delle attività professionali che hanno natura intellettuale,
anzichè meramente tecnica e pertanto si distinguono da
altri servizi per il contenuto creativo e inventivo fondato sulla
detenzione «del sapere e della conoscenza specializzata».
Il rapporto professionale è di tipo fiduciario e personale
(affidamento allintuitus personae), comporta la diretta
responsabilità del prestatore di opera intellettuale e
presuppone lassoluta indipendenza del professionista, che
deve agire secondo scienza e coscienza.
La tutela del cliente del professionista assume aspetti più
intensi e problematici rispetto al consumatore o allutente
di un servizio tecnico: la garanzia deve avvenire non solo sulla
quantità, ma particolarmente sullaccertata qualità
della prestazione. E deve esservi innanzitutto una verifica della
capacità del professionista a esercitare la professione:
in nessun altro modo si potrebbe garantire il cittadino dal rischio
di prestazioni inadeguate, in quanto, trattandosi di obbligazione
di mezzi e non di risultato, gli esiti e gli eventuali
danni sociali nel caso di prestazioni fornite da un professionista
non qualificato non sono immediatamente valutabili dallinteressato.
Non abbiamo ritenuto di accogliere la tesi di chi vorrebbe abbandonare
alla sola legge del mercato lo svolgimento dellattività
professionale, laccesso alla professione, la pubblicità,
il compenso delle prestazioni. In effetti, lattività
del libero professionista, per il grado particolare di preparazione
richiesto e per la fiduciarietà dellincarico cui
fa affidamento il cliente e, soprattutto, per il valore degli
interessi tutelati, non è riconducibile alla prestazione
anonima di servizi commerciali nè allattività
imprenditoriale.
Il superamento della concezione dialettica fra capitale, impresa
e lavoro, non comporta lassimilazione di ogni fattore a
ununica dimensione del mercato.
Per tali ragioni larticolo 1 chiarisce che si è
inteso offrire una legge quadro in attuazione dellarticolo
35 della Costituzione e, quindi, a tutela del lavoro, la cui
specificità rispetto allattività dimpresa
commerciale è indicata nel doveroso rispetto di norme
deontologiche, nella personalità della prestazione, nellindipendenza
e nella diretta responsabilità del professionista.
Larticolo 2 qualifica gli Ordini come enti pubblici non
economici e riconosce loro autonomia statutaria e regolamentare
nei confronti delle rispettive categorie. Peraltro, i rapporti
di lavoro dei dipendenti sono esclusi dalla normativa dei comparti
del pubblico impiego e vengono invece regolati da contrattazioni
specifiche e da disposizioni di legge.
Lobbligatorietà delliscrizione e la rappresentatività
degli appartenenti conferiscono agli Ordini prerogative di diritto
pubblico. Lampiezza della funzione normativa, che riguarda
non solo la tenuta e laggiornamento degli albi, ma altresì
la verifica dei requisiti per liscrizione ed il controllo
della permanenza negli stessi, il codice deontologico ed il procedimento
disciplinare, la regolamentazione della pubblicità e la
misura degli oneri associativi destinati allorganizzazione
ed al funzionamento degli organi rappresentativi.
Larticolo 3 chiarisce che obiettivo di questa legge è
anche la salvaguardia delle professioni. Si evidenzia che la
riserva legale agli iscritti agli albi non riguarda solo alcune
specifiche attività ma tutto linsieme delle attività
in cui consiste la professione compresa quindi la consulenza
: in questo senso la nostra proposta si differenzia da
altre iniziative del passato Governo.
Si assicura il mantenimento degli Ordini attualmente esistenti,
mentre lintroduzione di nuovi Ordini è subordinata
alla verifica di determinati requisiti, quali la tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti, la necessità di salvaguardare
lutente dai rischi derivanti da una condizione di asimmetria
informativa o lentità dei danni sociali derivanti
da prestazioni non adeguate.
Larticolo 3 riguarda i professionisti che esercitano attività
non riservate in esclusiva dalla legge. Sono in genere professioni
nuove, emergenti, organizzate in varie associazioni, e sono state
oggetto di studio da parte del Consiglio nazionale delleconomia
e del lavoro (CNEL). Occorre dare riconoscimento alle loro organizzazioni,
al fine di tutelare la qualità della professione nellinteresse
degli utenti. Si ritiene opportuno affidare al Governo il compito
di regolamentare la formazione di un registro presso il competente
Ministero e le modalità della verifica e della certificazione
dei requisiti formativi e professionali richiesti.
Laccesso alla professione è uno dei punti ove più
si avverte la tensione fra la richiesta di lavoro e la richiesta
di qualità professionale. Alle misure per agevolare e
rendere più imparziale laccesso dei giovani alla
professione è dedicato larticolo 5, che prevede
un corso di formazione istituito dalle università e dagli
istituti di istruzione secondaria, o dagli enti che svolgono
attività di formazione professionale o tecnica dintesa
con Ordini professionali.
La formazione e laggiornamento dei professionisti sono
esigenze importantissime in una società dinarnica in cui
il sapere assume forme sempre più complesse e mutevoli.
Per questo si è pensato che gli Ordini possano promuovere
la costituzione di fondazioni finalizzate alla formazione dei
professionisti.
Larticolo 6 affronta limportante problema delle tariffe.
Sulla materia la nota sentenza della Corte di giustizia del 18
giugno 1998, sugli spedizionieri doganali, aveva creato alcuni
problemi interpretativi. Riteniamo che la medesima vada valutata
nei termini posti dal caso esaminato senza giungere a conclusioni
ultronee rispetto alla portata della sentenza, la quale non autorizza
affatto a concludere che nessuna tariffa possa più essere
prevista, soprattutto quando trattasi della soglia minima a garanzia
del cittadino-utente. Inoltre, nei casi di prestazioni slegate
dallobbligo di assicurare il risultato (ad esempio prestazioni
mediche, legali, progettazione) le tariffe minime svolgono la
funzione di impedire che i prezzi scendano a livelli condizionati
da operatori non qualificati e pertanto disponibili ad accettare
corrispettivi inadeguati, non remunerativi per chi abbia invece
sostenuto liter formativo previsto dalla legge.
Come ha espressamente risonosciuto il Parlamento europeo nella
risoluzione del 5 aprile 2001 citata, «... la giurisprudenza
della Corte di giustizia non impedisce agli Stati membri di stabilire
tariffe obbligatorie poichè gli articoli 81 e 82 del trattato
riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa.» e quindi «...
solo le tariffe obbligatorie stabilite da organismi o associazioni
professionali ... possono ... essere considerate quali decisioni
di associazioni adottate da imprese sottoposte alla libera concorrenza».
Le tariffe non possono più essere espressione delle organizzazioni
degli stessi professionisti. Per questo, secondo larticolo
6 della presente legge, le tariffe sono fissate con decreto del
Ministro della giustizia su proposta di commissioni appositamente
istituite con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini.
Sempre a tutela del cliente è stabilito il suo diritto
alla preventiva informazione sulla complessità ed onerosità
della prestazione.
La pubblicità professionale, secondo larticolo 7,
non è concepita in termini di liceità indiscriminata
secondo modalità di tipo commerciale. Deve essere invece
di tipo essenzialmente informativo, mentre viene esclusa ogni
forma comparativa o non adeguata al decoro professionale.
Larticolo 8 obbliga tutti i professionisti a stipulare
una assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
loro attività economiche.
Con larticolo 9 si è inteso estendere come
si è più volte chiesto inutilmente con emendamenti
alle leggi finanziarie degli anni passati ai professionisti
le agevolazioni e gli incentivi stabiliti per altre attività.
Il Capo II è dedicato alla disciplina della società
tra professionisti. Lattività professionale può
essere svolta in forma individuale, associativa o a mezzo di
società tra professionisti Si è prefigurato uno
specifico tipo di società, denominato «società
tra professionisti» (STP), organizzata in base allo statuto.
Di tali società, secondo larticolo 10, possono essere
soci unicamente persone fisiche che, già al momento della
sottoscrizione delle quote sociali, siano in possesso dei requisiti
previsti di abilitazione e di iscrizione allalbo. Non sono
ammessi quindi soggetti estranei alla professione ovvero soci
capitalisti che possano compromettere la trasparenza o condizionare
lindipendenza cui devono poter fare affidamento i cittadini.
Sono ammesse società multiprofessionali.
Allarticolo 11 sono indicate delle incompatibilità
in funzione della trasparenza e della corretteza.
Secondo larticolo 12, le società si costituiscono
per atto pubblico e possono esercitare lattività
solo dopo la loro iscrizione in appositi registri allegati agli
albi. Con questa prescrizione si è voluto assoggettare
le società stesse alla disciplina degli Ordini e, quindi,
alle norme deontologiche e disciplinari, fino alla cancellazione
dagli albi, per gravi scorrettezze. Peraltro anche per la STP
è prevista liscrizione anche in funzione della pubblicità
e della diffusione, nel registro delle società presso
le camere di commercio. Nella ragione sociale deve essere contenuto
il nome di uno o più soci e lattività professionale
svolta; il nome del socio defunto può essere mantenuto
per dieci anni dal decesso.
Larticolo 13 stabilisce che, fatta salva la particolare
disciplina della STP, in mancanza di apposite regole, si applicano
le norme sulla società a responsabilità limitata.
Lamministrazione della società è sempre affidata
ai soci e la STP è esclusa dalle norme sul fallimento.
Gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità dellincarico,
la personalità della prestazione, la responsabilità
professionale, stabilendo altresì il ruolo della società
nellincarico e rendendo contemporaneamente trasparente
lassunzione di responsabilità da parte del singolo
professionista. Il riferimento allarticolo 2236 del codice
civile conferma per il socio della STP il grado di responsabilità
del professionista, la cui imperizia è rilevabile quando
costituisca colpa grave. La società risponde in solido
con il professionista incaricato. Fortemente innovativa è
la previsione di copertura assicurativa obbligatoria.
Gli articoli 16 e 17 disciplinano la partecipazione agli utili
e il subentro di nuovi soci. Di rilievo è la disposizione
per cui le quote sono normalmente cedibili per atti tra vivi,
salvo eventuali limiti o clausole di gradimento poste dallo statuto.
Alcune disposizioni in materia tributaria e contributiva sono
volte a razionalizzare una materia già troppo onerosa
per i professionisti. Così i redditi da lavoro derivanti
dalla partecipazione alla società sono tassati quali redditi
da lavoro autonomo, anzichè rientrare tra i redditi da
capitale. I redditi derivanti dallattività di amministratore,
revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti
iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati
a tutti gli effetti a quelli di cui allarticolo 49, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza
di appartenenza.
Poichè per tutte le professioni sono previste forme di
previdenza obbligatoria, larticolo 18 prevede ladeguamento
ai fini previdenziali, sotto il profilo degli obblighi e dei
diritti, del socio professionista. Il comma 2 delinea il quadro
di riferimento per la tassazione delle STP: trattandosi di società
che hanno per oggetto esclusivo lesercizio di attività
professionali, ne consegue logicamente il richiamo alle norme
di determinazione del reddito derivante dallesercizio di
arti e professioni contenute nellarticolo 50 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I limiti agli investimenti posti dallarticolo 19, come
il divieto di investimento in beni non utilizati per lesercizio
della professione, sono posti per evitare lo snaturamento della
società rispetto allo scopo sociale.
Gli articoli 20 e 21 delineano la struttura e le funzioni degli
organi degli Ordini professionali articolati su due livelli territoriali:
uno nazionale e uno locale, in rispondenza con le diverse esigenze
degli Ordini e delle comunità.
Si è stabilito che gli ordini si organizzano mediante
i loro statuti, i quali peraltro debbono osservare le leggi dello
Stato, e innanzitutto le norme che riguardano laccesso
alle professioni. A tal proposito si prende atto delle conseguenze
indotte allorganizzazione delle professioni dal nuovo ordinamento
universitario che introduce una molteplicità di corsi
articolati su due livelli: laurea e laurea specialistica. Nei
successivi regolamenti approntati dal Governo in materia di accesso
alle professioni il decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, è per ora lunico esecutivo
gil albi sono stati divisi in due sezioni A e B, in corrispondenza
del diverso grado di formazione e delle diverse competenze derivanti
dalle lauree triennali e lauree specialistiche. È stato
opportunamente stabilito che il presidente dellordine deve
appartenere alla sezione A.
Vengono specificate le materie attribuite alla funzione regolamentare
dei consigli nazionali. Lesigenza di dare un quadro organizzativo
uniforme è contemperata dal riconoscimento di speciali
autonomie ai consigli locali come indicato nellarticolo
21.
Alla nuova regolamentazione della funzione disciplinare è
dedicato larticolo 22. Essa è attribuita ad appositi
organi, denominati consigli di disciplina. Il procedimento disciplinare
deve garantire allincolpato la difesa tecnica con la nomina
di un difensore avvocato o collega del proprio ordine professionale;
la possibilità di prendere cognizione ed estrarre copia
dei documenti che formano il fascicolo; la possibilità
di far pervenire memorie e di intervenire personalmente alludienza
per essere sentito dalla commissione. Sono stabilite tassativamente
le sanzioni previste. Una particolare riserva per lordine
degli avvocati rinvia alla specifica disciplina della legge regolamentare.
Il controllo sugli atti degli Ordini, disciplinato nel Capo IV,
è affidato al Ministro della giustizia che lo esercita
secondo modalità che consentono una ponderazione delle
valutazioni. Le deliberazioni concernenti lapprovazione
degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci sono inviate per
lapprovazione al Ministro della giustizia che, in caso
negativo, decide di concerto con il Ministro competente in ordine
alla materia riguardante lattività professionale.
Se la richiesta di riesame non è accolta entro trenta
giorni, lazione di controllo viene trasferita presso la
Corte dei conti.
Larticolo 24 prevede lo scioglimento dei consigli territoriali
per gravi motivi, con la nomina di un commissario ad acta.
Larticolo 25 dispone norme transitorie per la prima elezione
degli organi statutari e risponde alla necessità di assicurare
il rinnovo degli organismi con metodi assolutamente democratici
e trasparenti. Infatti è previsto che lo statuto degli
Ordini, ai sensi del comma 2 dellarticolo 2, venga sottoposto
allapprovazione degli iscritti mediante unassemblea
congressuale, composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale
in rapporto proporzionale con il numero degli iscritti. Detto
statuto è trasmesso al Ministro della giustizia che, previa
verifica di legittimità, lo adotta con proprio decreto.
Entro un anno devono essere indette le elezioni dei nuovi organi
statutari.
Le norme finali stabiliscono che questa legge si applica a tutti
gli Ordini ed ai collegi professionali e che entro dodici mesi
dalla sua entrata in vigore il Governo dovrà emanare i
regolamenti attuativi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge, in attuazione dellarticolo
35 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria,
disciplina lesercizio delle professioni intellettuali.
2. Lattività professionale
non costituisce attività di impresa ed è sottoposta
a specifica regolamentazione per i requisiti formativi richiesti,
per la natura fiduciaria della prestazione, per la responsabilità
diretta e personale del professionista e per il rispetto delle
norme deontologiche poste a tutela del singolo e della collettività.
Art. 2.
(Ordini professionali)
1. Gli Ordini professionali sono enti
pubblici non economici istituiti per garantire il rispetto dei
princìpi previsti dallarticolo 1. Ad essi non si
applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni,
larticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
2. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale
e finanziaria, determinano la propria organizzazione mediante
uno statuto e disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto
della presente legge, le seguenti materie:
a) tenuta e aggiornamento periodico degli
albi;
b) verifica e vigilanza della sussistenza
dei requisiti per liscrizione;
c) deontologia professionale e procedimento disciplinare;
d) pubblicità professionale;
e) certificazione della qualificazione professionale;
f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizzazione
e funzionamento degli organi rappresentativi.
Art. 3.
(Attività professionali riservate)
1. Lesercizio dellattività
di una professione riservata è subordinata alliscrizione
al relativo albo professionale.
2. Fatti salvi gli Ordini professionali
attualmente istituiti, lintroduzione di nuovi Ordini è
subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente
rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate
da gravi asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali
conseguenti a prestazioni non adeguate.
Art. 4.
(Libere associazioni)
1. I professionisti che esercitano attività
non riservate in esclusiva dalla legge possono costituire associazioni
professionali al fine di tutelare la qualità delle prestazioni
nellinteresse degli utenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale
delleconomia e del lavoro (CNEL), per il conseguimento
della finalità di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri
per liscrizione delle associazioni professionali allapposito
registro istituito presso il competente Ministero e le modalità
della verifica e della certificazione dei requisiti formativi
e professionali richiesti.
Art. 5.
(Accesso alla professione)
1. Fermo restando il possesso del titolo
di studio previsto, per labilitazione allesercizio
di una professione che comprende lo svolgimento di attività
riservate in esclusiva è prescritto un esame di Stato.
Le università e gli istituti di istruzione secondaria,
dintesa e in collaborazione con gli Ordini professionali,
istituiscono corsi di formazione per la preparazione allesame
di Stato. Lonere per gli iscritti non può superare
la quota massima prevista per i corsi di studio attivati presso
la stessa facoltà o lo stesso istituto distruzione
superiore.
2. In casi eccezionali, la legge può
prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro
che possono conseguire labilitazione allesercizio
di particolari attività professionali che comportano lo
svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi laccesso
professionale si consegue mediante il ricorso a procedura di
evidenza pubblica.
3. La disciplina del tirocinio, ove previsto, si conforma a criteri
che garantiscono leffettività dellattività
formativa e il suo adeguamento costante allesigenza di
assicurare il miglior esercizio della professione. Il tirocinio
può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso
formativo e non può avere comunque durata superiore a
tre anni.
4. Salvo sia disposto diversamente, lesame di abilitazione
si svolge su base regionale. Gli iscritti agli Ordini professionali
non possono far parte delle commissioni esaminatrici nellambito
della circoscrizione in cui risiedono o esercitano abitualmente
lattività professionale.
5. Gli Ordini professionali curano laggiornamento periodico
e la formazione permanente degli iscritti, organizzando appositi
corsi dintesa con le università e gli istituti di
cui al comma 1 e a tal fine possono promuovere la costituzione
di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici
e privati. Lorganizzazione dei corsi non costituisce esercizio
di attività commerciale.
Art. 6.
(Tariffe)
1. Le tariffe per le prestazioni stabilite
con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di commissioni
appositamente istituite con la partecipazione dei rappresentanti
degli Ordini professionali sono inderogabili nei valori minimi
e in quelli massimi.
Art. 7.
(Informazione allutenza)
1. Il professionista può pubblicizzare
il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, nonchè
la ragione sociale della società tra professionisti di
cui fa parte. È proibita ogni forma pubblicitaria comparativa
o non adeguata al decoro e prestigio professionale.
2. I regolamenti di cui allarticolo
2, comma 2, possono prevedere i limiti necessari per assicurare
la correttezza dellinformazione pubblicitaria.
Art. 8.
(Assicurazione obbligatoria)
1. Il professionista è tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dallesercizio
dellattività professionale.
Art. 9.
(Agevolazioni e incentivi)
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni
o incentivi diretti a favorire lo sviluppo delloccupazione
e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei
beneficiari coloro che esercitano lattività professionale.
2. I rediti derivanti dai patrimoni mobiliari
ed immobiliari di proprietà di enti previdenziali privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono
dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni.
Capo II
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Art. 10.
(Società tra professionisti)
1. Al fine di svolgere in comune lattività
professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono
costituire tra loro società disciplinate dalla presente
legge.
2. Nel rispetto dei princìpi della
presente legge possono essere costituite, tra professionisti
iscritti a Ordini diversi, società con lo scopo di organizzare
in comune lesercizio delle rispettive prestazioni professionali.
3. Lattività dei soci è soggetta alla disciplina
vigente per lesercizio delle professioni intellettuali
e delle singole professioni.
4. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni
legislative per particolari attività, le professioni per
cui è richiesta liscrizione agli albi professionali
non possono essere svolte in forma associativa diversa dallassociazione
o dalla società tra professionisti.
Art. 11.
(Limitazioni allesercizio dellattività
professionale in forma societaria)
1. Lesercizio in forma individuale
dellattività professionale è incompatibile
con la partecipazione a una società tra professionisti.
Lesercizio in forma societaria non è consentito
in più di una società.
2. Le incompatibilità di cui al
comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione
della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino
alliscrizione della stessa secondo le disposizioni della
presente legge.
3. Non può mantenere la qualità di socio colui
che è cancellato o radiato dallalbo professionale.
La sospensione di un socio dallalbo è causa legittima
di esclusione dalla società.
Art. 12.
(Costituzione della società)
1. Le società tra professionisti
si costituiscono per atto pubblico e possono esercitare lattività
dopo liscrizione in apposito registro allegato allalbo
o agli albi professionali. Liscrizione è effettuata
entro trenta giorni dalla domanda.
2. La ragione sociale deve contenere il
nome di uno o più soci e lindicazione di società
tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata lattività
professionale svolta. Il nome del socio defunto può essere
mantenuto per non oltre dieci anni dal decesso.
3. Dellavvenuta iscrizione allalbo è data
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura che provvede agli adempimenti necessari per liscrizione
in una sezione speciale del registro delle società secondo
le modalità e con losservanza delle disposizioni
previste in apposito regolamento emanato dal Governo ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del
Ministro della giustizia sono stabiliti i diritti dovuti alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 13.
(Disciplina della società)
1. Salve le diverse disposizioni della
presente legge, alla società professionale si applica
la disciplina vigente per le società a responsabilità
limitata.
2. Lamministrazione è affidata
esclusivamente ai soci.
3. La società tra professionisti non è soggetta
alla disciplina fallimentare.
Art. 14.
(Incarico professionale)
1. Lincarico affidato alla società
si intende conferito anche al professionista o ai professionisti
che risultano aver concorso al suo espletamento sulla base della
comunicazione data per iscritto al cliente prima dellinizio
dellesecuzione. In difetto della comunicazione, lincarico
si presume conferito a tutti i soci.
2. Tutti gli obblighi derivanti in capo
al professionista individuale in conseguenza del rapporto professionale
sono estesi alla società.
Art. 15.
(Responsabilità del professionista
e della società)
1. Il professionista incaricato è
responsabile dellattività svolta, ai sensi dellarticolo
2236 del codice civile.
2. La società risponde, con il
suo intero patrimonio, in solido con il socio incaricato della
prestazione per gli eventuali danni derivanti dalle singole attività
professionali. A tal fine essa è tenuta a stipulare idonea
assicurazione per la copertura dei rischi.
3. La società risponde disciplinarmente della violazione
delle norme deontologiche previste per lespletamento dellattività
professionale esercitata.
Art. 16.
(Partecipazioni agli utili)
1. Lo statuto delle società disciplinate
dalla presente legge stabilisce la partecipazione agli utili
dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.
2. I soci hanno diritto alla distribuzione
annuale degli utili.
3. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di
acconti sugli utili derivanti dallattività svolta
e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.
Art. 17.
(Subentro di nuovi soci)
1. Le quote rappresentative del capitale
conferito nelle società di cui alla presente legge possono
appartenere soltanto ai professionisti iscritti agli albi e possono
essere cedute per atto tra vivi fatta salva la clausola di gradimento
eventualmente prevista dallo statuto.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli
altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano
sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi
stessi qualora ne abbiano i requisiti professionali e questi
vi acconsentano.
Art. 18.
(Disposizioni previdenziali e fiscali)
1. Lattività professionale
svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi e ai
diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per lattività
individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti
nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo
professionista.
2. Ai fini fiscali il reddito della società
è determinato in base allarticolo 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli stessi.
3. I compensi percepiti per lattività prestata negli
organi di amministrazione della società si considerano
derivanti dallesercizio di arti e professioni.
4. I redditi derivanti dallattività di amministratore,
revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti
iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati
a tutti gli effetti a quelli di cui allarticolo 49, comma
1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione
a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
Art. 19.
(Limite agli investimenti)
1. Alla società tra professionisti
sono consentiti esclusivamente gli investimenti in beni utilizzati
per lesercizio dellattività professionale.
La società tra professionisti non può detenere
partecipazioni in altre società, nè utilizzare
le proprie disponibilità economiche per operazioni finanziarie
di durata superiore a dodici mesi.
2. La società può essere
proprietaria degli immobili e dei beni registrati direttamente
utilizzati per lesercizio della sua attività.
Capo III
STRUTTURA DEGLI ORDINI
Art. 20.
(Organi degli Ordini professionali)
1. Gli Ordini professionali si organizzano
mediante loro statuti, in conformità alle norme dello
Stato che disciplinano laccesso alle professioni ed individuano
distinti ambiti per le varie professionalità in relazione
al diverso grado di capacità e competenza acquisito con
il percorso formativo.
2. Gli organi di governo degli Ordini
professionali a livello nazionale durano in carica quattro anni
e sono:
a) il Presidente nazionale;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Consiglio nazionale.
3. Gli organi a livello di decentramento
territoriale durano in carica tre anni e sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio.
4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti
regionali degli Ordini locali.
5. Presso il Consiglio nazionale e ciascun
Consiglio, è costituito, per il controllo dei bilanci
e della gestione, un Collegio dei revisori dei conti integrato
da almeno un revisore contabile legalmente abilitato. Il collegio
si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni volta
che il Presidente del collegio ne ravvisi lopportunità.
6. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono
eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Art. 21.
(Funzioni degli organi statutari)
1. Il Presidente nazionale è eletto
secondo le modalità previste dagli statuti e rappresenta
lOrdine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Consiglio
nazionale e coordina lattività del Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità
dello statuto, adotta i provvedimenti previsti attribuiti alla
sua competenza, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale.
3. Il Consiglio nazionale:
a) predispone lo statuto dellOrdine;
b) approva i regolamenti nelle materie
di cui allarticolo 2, comma 2;
c) adotta il codice di deontologia professionale;
d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata
agli organi nazionali;
e) delibera le nomine e le designazioni in ambito nazionale;
f) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità
ed i programmi relativi allattività di amministrazione
e di gestione dellOrdine;
g) esercita lattività di controllo sugli organi
locali, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
h) esplica ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
4. A livello locale lOrdine è
rappresentato dal Presidente che viene eletto secondo le modalità
previstè dagli statuti. Egli presiede il Consiglio e ne
coordina lattività.
5. Il Consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, al
loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza
dei requisiti per liscrizione;
b) formula le proposte ed i pareri nei
confronti degli organi interni di livello nazionale;
c) provvede allattuazione dei piani, dei programmi e delle
direttive generali, al controllo dellattività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) cura lorganizzazione degli uffici e la gestione del
personale dipendente;
f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere
alle liti con leventuale potere di conciliare e transigere;
g) esplica ogni altra funzione prevista dalla legge e dallo statuto.
Capo IV
CONTROLLO DEONTOLOGICO
E AMMINISTRATIVO
Art. 22.
(Funzione disciplinare e consigli
di disciplina)
1. Gli statuti degli Ordini professionali
prevedono listituzione di organi elettivi, diversi da quelli
aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente
affidate listruzione e la decisione delle questioni disciplinari.
2. Il procedimento disciplinare si svolge
secondo le norme stabilite dai regolamenti di cui allarticolo
2, comma 2, le quali devono assicurare il diritto dellincolpato
a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere
cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo,
a nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del proprio
Ordine professionale, a presentare memorie a discolpa, ad essere
personalmente sentito durante ludienza della commissione.
3. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla
presente legge. Esse sono:
a) lammonizione, che consiste in
un richiamo scritto comunicato allinteressato;
b) la censura, che consiste in una nota
di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nellinibizione dallesercizio
della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dallalbo.
4. I ricorsi avverso le decisioni del
consiglio di disciplina sono ricorribili al consiglio di disciplina
nazionale. I ricorsi avverso le decisioni di questultimo
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 23.
(Controllo sugli atti degli Ordini)
1. La vigilanza sullattività
e la gestione degli Ordini professionali è affidata al
Ministro della giustizia.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni
concernenti lapprovazione dello statuto e dei regolamenti
sono inviate, entro quindici giorni dalla loro approvazione,
al Ministro della giustizia che formula eventuali osservazioni
o la richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
3. I provvedimenti relativi alla formazione, allaggiornamento
ed agli sbocchi professionali devono essere altresì notifcati
al Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca che formula eventuali osservazioni o la richiesta
di riesame entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 24.
(Controllo sugli organi)
1. I consigli degli Ordini professionali
possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia,
previo parere del Consiglio nazionale dellOrdine, quando
compiono atti di grave e persistente violazione delle norme.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è
nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli
dal decreto medesimo.
Capo V
NORME TRANSITORIE
Art. 25.
(Elezioni dei nuovi organi statutari)
1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini previsto
dallarticolo 2, comma 2, è sottoposto, per lapprovazione,
agli iscritti mediante unassemblea congressuale composta
dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del
rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
2. Il testo dello statuto approvato dallassemblea
è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta
con proprio decreto, previa verifica della rispondenza con le
norme della presente legge.
3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al
comma 2, a indire le elezioni dei nuovi organi statutari.
Art. 26.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali interessati,
stabilisce le disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 27.
(Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano anche ai «collegi professionali».
2. I collegi professionali, per laccesso
ai quali è prevista la formazione universitaria, assumono
la denominazione di «ordini».
QUALCHE COMMENTO
sulle
ipotesi di regolamentazione giuridico amministrativa della professione
A contorno delle ipotesi di legge qui
riportate, è possibile sviluppare qualche commento, che
magari aiuti, nei limiti di un parere soggettivo, a cogliere
almeno qualche aspetto della situazione.
Ne presentiamo alcuni in ordine sparso:
Le ipotesi di legge che circolano in vari
ambienti legislativi, amministrativi e professionali sono in
realtà molto più di due. Ne abbiamo riportate due
in quanto forniscono un esempio significativo, ma ci sarebbe
anche molto altro da vedere.
Tali ipotesi di legge riguardano genericamente
le professioni, non il caso specifico del Counseling.
Il fatto che ci siano in giro varie ipotesi
di regolamentazione delle professioni testimonia chiaramente
del fatto che una regolamentazione, in effetti, attualmente non
c'è. A parte, naturalmente, quella fornita indirettamente
dalla legge in generale, ovvero dalle normative su professioni
specifiche; quale ad esempio quella sull'Ordinamento
della professione di Psicologo.
Le ipotesi di nuove leggi tengono solitamente
conto di un principio, espresso ad esempio nell'Art. 1 dell'ipotesi
CNEL ("Lesercizio delle attività professionali
è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche
per lo svolgimento di singole attività, liscrizione
in appositi albi o elenchi ai sensi dellart. 2229 c.c."),
per cui appare piuttosto ovvio che una regolamentazione di questo
tipo non può certo intaccare le prerogative degli Ordini
professionali.
Si parla quindi di "riconoscimento"
di eventuali "associazioni costituite dagli esercenti attività
professionali non rientranti nella previsione di cui allart.
2229 c.c." (Art.2). Il che sembra implicare che tali associazioni,
anche in relazione a una medesima "professione", saranno,
secondo i dettami costituzionali relativi alle associazioni,
libere e numerose.
La tendenza diffusa all'interno della
Unione Europea è quella di rendere quanto più leggera
possibile la normativa sulle professioni, anche in relazione
alla forte volontà di azione anti-trust che è tipica
dell'Unione e al fatto che nella gran parte dei Paesi europei
non esiste una regolamentazione ordinistica come quella italiana.
Il che rende poco probabile il costituirsi (tipico della tradizione
italica) di ulteriori corporazioni (benché di seconda
categoria rispetto agli Ordini).
Tutto questo è comunque basato
su ipotesi e illazioni, visto che una normativa attualmente non
c'è.
Per un primo e immediato chiarimento
sui principali aspetti del Counseling,
Benchè Therapeia.org
contenga già diverse informazioni, resterà sempre
almeno in parte in costruzione (o meglio: in costante evoluzione).
L'utilità (speriamo) di
questo sito cresce con la collaborazione di tutti. Quindi: se avete trovato dei siti (o
dei contenuti) che ritenete interessanti da segnalare: inviateceli. Grazie.
Ci scusiamo per la relativa incompletezza
della situazione,
ma il lavoro è lungo e
richiede tempo per essere sviluppato come merita.
L'Istituto Nazionale per il
Counseling - Psicotecnica opera anche in collaborazione con il
Laboratorio di Ricerca sul Counseling - Personality Psychology
Workshop presso la Università degli Studi di Torino (www.phersu.org).
THERAPEIA.org è inteso
come pubblico servizio per linformazione alla collettività
su temi scientifici e culturali; e comunque non come pubblicità,
promozione o suggerimento di qualsiasi tipo. Tra l'altro: THERAPEIA.org,
pur essendo anche sede di dibattito teorico, non propone contenuti
professionali relativi all'attività sanitaria o a quella
psicoterapeutica. Le informazioni sono fornite esclusivamente
a titolo indicativo. THERAPEIA.org non è responsabile
di danni diretti o indiretti risultanti da errori, omissioni
o alterazioni dei testi riportati. THERAPEIA.org non è
collegato con i siti linkati (a parte quelli specificati) e non
è responsabile del loro contenuto.
In particolare: i conenuti di
Therapeia.org sono liberamente prodotti dalla redazione, senza
che venga richiesta alcuna forma di contributo economico, anche
solo sotto forma di iscrizione, sponsorizzazione o quant'altro.
Privacy: Non raccogliamo alcuna
informazione sui visitatori (a parte il contatore).
Ringraziamo quanti vorranno
segnalarci errori o inesattezze eventualmente presenti nelle
nostre pagine o vorranno inviarci dei suggerimenti. Per qualsiasi
problema: contattateci. Grazie.
Le risorse organizzate in THERAPEIA.org
sono a disposizione di tutti. Le abbiamo sviluppate apposta per
dare una mano (specie a chi ne ha di meno). Quindi: non pretendiamo
nulla in cambio, ma vi chiediamo di riconoscere il nostro lavoro
(come cerchiamo di fare noi con quello altrui), che rappresenta
un impegno rilevante (provare a costruire un sito per credere).
Abbiamo già trovato varie
volte i contenuti di nostri siti o documenti, in qualche modo
originali, ripresi altrove paro paro (e ci fa piacere: perchè
forse vuole dire che riescono utili o interessanti), ma vi chiediamo
di segnalarne chiaramente la fonte (anche perchè su THERAPEIA.org
c'è molto di più). Siamo dunque lieti di vantare
(come si diceva una volta:) varie imitazioni (in fotocopia),
ma ci piacerebbe che lo si dicesse esplicitamente (non c'è
nulla di male). Grazie.
Per una conoscenza dei criteri
cui si ispira il Counseling, può riuscire utile consultare
e tenere come punto di riferimento anche la nostra pagina dedicata
alla Deontologia Professionale.
Le sedi dell'ISTITUTO NAZIONALE
per il COUNSELING sono:
L'Istituto Nazionale per il
Counseling -Psicotecnica esiste da tempo, ma solo il 15 ottobre
2003 abbiamo deciso di metterci a disposizione su internet.
Da allora, i visitatori di www.therapeia.org sono stati: